Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
) Ä (1 K 0444 9 /0 1 V 7 O 5 D IN 9 N I V 0 J O 0 L O 1 A IV 7 V 0 T 1 L IL REPUBBLICA ITALIANA E R.G.N. 99/13360 S J E O V IS Cron 9655 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO V IG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill mi Sigg. Mägistrati Ud 7.11.2000 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente - 66 Francesco RI FIORETTI - Consigliere - 66 Massimo BUONOMO >> 66 Giuseppe SALME' rel. -> * Stefano BENINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL IO, elettivamente domiciliato a Roma, viale Parioli 180, presso l'avv. Francesco Luigi Braschi, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Leoncini Bartoli per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
MO NC UR, elettivamente domiciliata in Roma, via Collina 36, presso l'avv. Adriano Giuffrè, che la rappresenta é difende per procura specialé in calce al controricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna del 8 aprile 1999. cons. Giuseppe Salmè 1 1 2041 2 Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salme alla pubblica udienza del 7 novembre 2000; sentito l'avv. Piero Biasiotti, con delega, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. Giuffrè per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Libertino Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 15 febbraio 1995 GI LL ha chiesto al tribunale di Parma che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28 ottobre 1960 con AN RA OR, dalla quale viveva separato, in virtù di separazione consensuale omologata il 27 ottobre 1990, chiedendo anche che l'assegno divorzile spettante all'ex-coniuge fosse determinato in £.
1.100.000 mensili. Costituendosi, la OR ha chiesto che l'assegno di divorzio fosse determinato in £.
5.000.000 mensili, in considerazione dell'enorme divario dei redditi delle parti e della responsabilità del LL per la rottura della convivenza coniugale. Con sentenza del 10 novembre 1998 il tribunale, che con precedente sentenza non definitiva aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha determinato l'assegno di divorzio a favore della OR in £.
2.000.000 mensili. Con la sentenza impugnata la corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha elevato l'assegno a £.
2.600.000 mensili. COMS.A pe Salme N Premesso che l'assegno divorzile ha natura assistenziale, essendo diretto a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a favore dell'ex coniuge che non ha mezzi adeguati per conservato, la corte territoriale ha affermato che, a seguito del divorzio, la OR aveva subito un notevole deterioramento delle sue condizioni di vita, come emergeva dalla differenza dei redditi delle parti e dalle circostanze che, in sede di separazione, venne concordato un assegno di £.
3.000.000 mensili a suo favore e che analogo accordo per la corresponsione di £.
2.600.000 mensili era stato raggiunto nel corso del giudizio di divorzio. Passando ad esaminare la situazione reddituale delle parti la corte d'appello ha evidenziato che il LL, professore ordinario di pediatria presso l'università di Parma, abitava in un'ampia casa coniugale di sua proprietà e, nel 1997. aveva avuto uno stipendio mensile netto di £. 7.953.000, mentre la OR, che viveva in una casa in locazione, aveva goduto di una pensione mensile di £.
1.924.500. Lo squilibrio dei redditi non sarebbe stato modificato in modo apprezzabile dall'acquisto da parte della OR di un'eredità da parte del padre e dalla vendita di un appartamento per un ammontare complessivo di circa cento milioni di lire, in considerazione della modesta redditività degli investimenti in titoli di stato o similari. Non era rilevante era la circostanza che, in sede di divisione dei beni comuni, alla OR fosse stata riconosciuta la somma di centocinquanta milioni, perché analoga somma era stata percepita dal LL. cons. Giuseppe Shime 3 Infine, la corte territoriale ha ritenuto irrilevante anche la dedotta convivenza della OR con un “ex industriale”, perché non era stata fornita la prova che tale convivenza aveva caratteri di stabilità. Alla luce delle considerazioni esposte, della lunga durata del matrimonio, della circostanza che il LL aveva contratto matrimonio, nonché degli accordi intercorsi in sede di separazione e in corso di causa, la corte ha ritenuto equo determinare l'assegno divorzile nella indicata misura di £.
2.600.000 mensili. Àvverso la sentenza della corte d'appello di Bologna ricorre per cassazione il LL, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la OR. Motíví della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma della legge n. 898 del 1970, come modificato con la legge n.74 del 1987, e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia dato rilievo al contributo di mantenimento stabilito in sede di separazione, senza tenere conto del fatto sopravvenuto alla separazione costituito dalla diminuzione del reddito derivante dal divieto imposto ai titolari di cattedra universitaria di svolgere attività professionali extra moenia. Inoltre la corte avrebbe errato anche nell'effettuare il confronto tra le situazioni patrimoniali delle parti con riferimento a un momento diverso da quello della decisione. Infine, il giudice del merito avrebbe travisato l'accordo intervenuto in corso di causa sull'entita dell'assegno, che aveva una portata del tutto interinale, tanto è vero che al cons. Giuseppe Salmè momento della precisazione delle conclusioni le parti ribadirono le proprie posizioni, chiedendo il LL la determinazione dell'assegno in £.
1.000.000 e la OR in £.
5.000.000. Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa e insufficiente motivazione, il ricorrente lamenta che, mentre il tribunale aveva affermato che la OR aveva ereditato dal padre non meno di £. 140.000 e aveva acquisito la metà del valore di un appartamento, per un totale che sarebbe ammontato a circa £. 200.000.000, la corte territoriale ha affermato, senza alcuna motivazione, che, tra eredità e ricavato della vendita del predetto appartamento, la OR aveva acquisito la disponibilità di circa £. 100.000.000. La corte territoriale avrebbe anche errato nel ritenere irrilevante il ricavato della divisione dei beni comuni (che sarebbe ammontato non a £. 150.000.000, ma a £. 165.000.000), omettendo di considerare che mentre esso ricorrente aveva impiegato il denaro corrispondente alla sua quota per mantenere i figli, la OR non aveva documentato alcuna perdita e, anzi, aveva effettuato un lungo viaggio di piacere in località montana, continuando a godere dell'assegno di separazione di £.
3.000.000 mensili. Con il terzo motivo si denuncia un altro profilo di violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma della legge n. 898 del 1970, come modificato con la legge n.74 del 1987, e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che, ignorando il proprio appello incidentale, la corte territoriale abbia attribuito alla OR un assegno superiore all'entità necessaria per assicurarle un'esistenza libera e cons. Giuseppe améA 5 dignitosa. Á tal fine era sufficiente l'assegno offerto nella misura di £. 1.100.000, se si fosse tenuto presente che tale assegno si andava ad aggiungere alla pensione di £.
1.950.000 mensili e al reddito derivante dal patrimonio mobiliare, che sarebbe ammontato a circa mezzo miliardo. La corte territoriale non avrebbe neppure considerato l'onere economico gravante sul LL per aiutare i figli e l'esistenza di un secondo matrimonio. 2. Í motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché prospettano questioni connesse, sono in parte infondati e in parte inammissibili. Non v'è dubbio che la determinazione dell'assegno divorzile, deve avvenire in 1 base a criteri propri e autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, ma non risulta dalla sentenza impugnata che la corte territoriale abbia fatto applicazione di una regola diversa. Premessi i noti principi in tema di natura assistenziale di detto assegno, la corte territoriale, infatti, ha, innanzi tutto, accertato che a causa del venir meno del vincolo coniugale la OR ha subito un notevole deterioramento delle sue condizioni di vita, giustificando tale accertamento con la rilevata notevole sproporzione dei redditi delle parti. Á tal fine ha individuato la conferma dell'esistenza della sproporzione nel riconoscimento proveniente dal LL, manifestatosi sia nell'accordo di separazione, con il quale si è obbligato a versare l'assegno mensile di £. 3.000.000, che nell'accordo, intervenuto in corso di causa, sulla base del quale ha corrisposto alla OR la somma di £.
2.600.000. cons. Gius 4 Pertanto, il riferimento alla separazione e all'accordo intervenuto nel presente giudizio, nell'iter argomentativo della sentenza impugnata, non assume esclusivamente il ruolo di parametro da utilizzare per la determinazione dell'assegno di divorzio, ma assolve anche a una funzione meramente dimostrativa della sussistenza del presupposto del diritto all'assegno, consistente nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio. Deve peraltro anticiparsi che gli stessi accordi sono stati anche presi in considerazione ai fini della quantificazione, ma non come criterio unico né prevalente, bensì come criterio concorrente con altri. La corte territoriale ha, inoltre, preso in esame la situazione reddituale e patrimoniale delle parti al fine di quantificare l'assegno. Le contestazioni che il ricorrente muove agli accertamenti di fatto compiuti dalla corte territoriale, in ordine alle posizioni economiche delle parti, non sono tuttavia ammissibili in questa sede di legittimità, perché tali accertamenti sono basati su argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici e perché, d'altra parte, è orientamento pacifico che, ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio a favore dell'ex coniuge, i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello dovuto in costanza di matrimonio. cons. Giuseppe Shime 7 La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi giuridici in base ai quali deve essere determinata l'entità dell'assegno, perchè ha valutato la situazione economica delle parti con riferimento all'epoca più prossima possibile alla data della decisione, raffrontando i redditi da pensione e da lavoro percepiti nel 1997 e i patrimoni. Né, si ripete, in questa sede può essere soggetta a controllo la valutazione delle prove sulla base delle quali detta quantificazione è stata operata. Non ha fondamento poi la censura del ricorrente secondo la quale la corte territoriale non avrebbe esaminato il proprio appello incidentale diretto a ridurre l'entità dell'assegno da £.
2.000.000 mensili determinato dal tribunale a £.
1.000.000 mensile, perché invece la sentenza impugnata da atto della richiesta del LL e quindi deve ritenersi che l'abbia esaminata, nell'ambito della complessiva operazione di quantificazione dell'assegno stesso. Non è vero, infine, che il giudice del merito non abbia tenuto conto del nuovo matrimonio del ricorrente, perché, al contrario, questa circostanza, insieme con il rapporto tra le rispettive posizioni economiche, con la lunga durata del matrimonio e con gli accordi sull'entità dell'assegno di separazione e sulla misura dell'assegno in corso di causa, è stata espressamente presa in considerazione in sede di quantificazione definitiva dell'assegno di divorzio. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio. off
P.Q.M.
- cons. Giuseppe Salme la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 7 novembre 2000 nella sezione civile. L'estensofe DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE RI Di UZ Њ дного6 ศ ) 4 n 7 . A I cons. Giuseppe Salmè camera di consiglio della prima Il presidente IL CANCELLIERE RI Di UZ 1 L a r 6 . 9 1 t g m o e z e r A ( g 8 9 7 S S T A A L T R I A N G O D A B L O O , L I D E R G S I T O R E E S E N T E A L D L ' P M T O A I D S 9