Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4268
CASS
Sentenza 23 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di un immobile nei confronti di impresa successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1978 comporta, ai sensi dell'art. 2653 n. 1 cod. civ., la semplice inefficacia della sentenza nei confronti dell'avente causa dal convenuto in corso di causa, e non già la improponibilità della domanda stessa, esulando tale ipotesi dall'ambito di applicazione dell'art. 45 legge fall. - richiamato dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, cui, pure, rinvia l'art. 1 della citata legge n. 95 del 1978 - a norma del quale le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4268
    Data del deposito : 23 marzo 2001

    Testo completo