Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di un immobile nei confronti di impresa successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1978 comporta, ai sensi dell'art. 2653 n. 1 cod. civ., la semplice inefficacia della sentenza nei confronti dell'avente causa dal convenuto in corso di causa, e non già la improponibilità della domanda stessa, esulando tale ipotesi dall'ambito di applicazione dell'art. 45 legge fall. - richiamato dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, cui, pure, rinvia l'art. 1 della citata legge n. 95 del 1978 - a norma del quale le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI LI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI GINA, difeso dall'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GAM. GRANDI APPALTI MERIDIONALI SPA, COOP. EDILIZIA COLLE DELLE MAGNOLIE SRL, IMPRESA MARIO GENGHINI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 21312/98 proposto da:
COOP EDIL COLLE DELLE MAGNOLIE SRL, in liquidazione in persona del suo liquidatore MASSIMO POPIANI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato PASTORE FRANCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
DI LI LI G.A.M. s.r.l., (Grandi Appalti Meridionali), IMPRESA GENGHINI in S.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2945/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato ANGELOZZI Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione, ed al ricorso principale con rigetto di quello incidentale. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 3 marzo 1986 IN Di JU conveniva davanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Grandi Appalti Meridionali e l'Impresa di Costruzioni Mario Genghini, entrambe in amministrazione straordinaria quali grandi imprese in crisi, chiedendo che venisse accertato che era diventata proprietaria per usucapione di un magazzino in Roma, via Antonio Dionisi n. 76, che, originariamente di proprietà della Impresa di Costruzioni Mario Genghini, era stato successivamente conferito alla s.p.a. Grandi Appalti Meridionali. Le convenute, costituitesi, contestavano il fondamento della domanda, deducendo che IN Di JU aveva avuto solo la detenzione del locale.
Nel giudizio interveniva la coop. a r.l. LL DE AG, la quale aveva acquistato il magazzino oggetto del giudizio con atto in data 11 giugno 1987, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di IN Di JU al rilascio del locale ed al risarcimento dei danni.
Con sentenza in data 16 febbraio 1994 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda nei confronti della Impresa di Costruzioni Mario Genghini, la rigettava nei confronti della s.p.a. Grandi Appalti Meridionali, accoglieva la domanda riconvenzionale, ordinando il rilascio del locale in favore della coop. LL DE AG. IN Di JU proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza dell'8 ottobre 1997. I giudici di secondo grado ritenevano che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 l. 3 aprile 1979 n. 95 alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, che, a loro volta, richiamano l'art. 45 legge fallimentare, la domanda di rivendica, per essere opponibile alla s.p.a. Grandi Appalti Meridionali e alla Impresa di Costruzioni Mario Genghini, avrebbe dovuto essere trascritta prima del decreto di ammissione di tali imprese alla procedura di amministrazione straordinaria.
Poiché tale trascrizione non aveva avuto luogo, l'eventuale sentenza di accoglimento della domanda non sarebbe stata opponibile ne' a tali imprese ne' alla cooperativa avente causa.
Ne conseguiva l'improponibilità della domanda.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IN Di JU, con cinque motivi.
Resiste con controricorso la coop. LL DE AG, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Da un punto di vista logico va esaminato per primo il quinto motivo del ricorso principale, con il quale IN Di JU denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte di appello di Roma avrebbe qualificato come revindica la domanda principale, mentre si trattava di semplice azione di accertamento della proprietà.
La doglianza è infondata.
È sufficiente, in proposito, ricordare che la stessa IN Di JU, nell'atto di appello, aveva testualmente dedotto che "..la domanda attorea è proprio volta a rivendicare.." (pag. 6). Sempre da un punto di vista logico va, poi, esaminata la doglianza contenuta nel secondo motivo del ricorso principale, con la quale IN Di JU deduce che la mancata trascrizione della domanda di revindica comporta la inopponibilità della sentenza agli eventuali aventi causa dal convenuto soccombente, ma non la improponibilità della domanda stessa.
La doglianza è fondata.
L'art. 45 legge fallimentare, la cui applicabilità nella specie è stata ritenuta dalla Corte di appello, infatti, stabilisce che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
È evidente che esula dal campo di applicazione di tale norma l'art. 2653 n. 1 cod. civ., in base al quale la mancata trascrizione della domanda di rivendica comporta la semplice inefficacia della sentenza nei confronti degli aventi causa dal convenuto in corso di causa. In altri termini l'art. 45 legge fallimentare attribuisce alla mancata trascrizione prima della dichiarazione di fallimento una efficacia sostanziale (inopponibilità degli atti), mentre l'art. 2653 n. 1 cod. civ. attribuisce alla mancata trascrizione una efficacia puramente processuale (inefficacia della sentenza nei confronti dell'avente causa dal convenuto in corso di causa). Ne consegue che erroneamente nella specie la Corte di appello di Roma ha dichiarato improponibile la domanda di rivendica. L'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso.
Il ricorso incidentale condizionato, con il quale la coop. LL DE AG sostanzialmente riconosce la erroneità del richiamo da parte dei giudici di merito all'art. 45 legge fallimentare (contestato da IN Di JU con doglianza pur essa contenuta nel secondo motivo del ricorso principale), va dichiarato inammissibile, in quanto non rivolto contro una statuizione della sentenza impugnata rispetto alla quale la cooperativa è risultata soccombente. In relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il quinto motivo del ricorso principale;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale;
assorbito nel resto il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001