Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPO01 134 02 REPUBBLICA ITALIANA SUPREMAI I LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 9017/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 2827 - Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO ->- Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. DO VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ZUCCHI 9, presso lo studio dell'avvocato BARTIMMO ENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBUZZI VITO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISPETTORATO DEL LAVORO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 12, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresentato STATO, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 4249 -1- avverso la sentenza n. 97/98 del PR di MELFI, depositata il 30/12/98 R.G.N. 71/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 12 maggio 1990, AN RA, quale Presidente della Cooperativa S. Lazzaro, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 119 del 10 aprile 1990 dell'Ispettorato del lavoro di Potenza, notificatagli il 13 aprile per violazione dell'art. 10, comma 1, 1. 11 marzo 1980 n. 83 per avere egli assunto tredici operai non per il tramite dell'ufficio di collocamento. L'ordinanza era stata emessa a seguito di visita ispettiva effettuata nell'azienda agricola posta in agro di ME nei giorni del 25 agosto e del 13 settembre 1989. A LO OL sostegno della sua domanda il RA deduceva che la denunzia ed il relativo nulla osta coincidevano con l'effettivo inizio della prestazione lavorativa, essendosi in presenza di assunzioni urgenti e, sulla base di tale assunto, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione previo esame testimoniale degli stessi operai. Dopo la costituzione del contraddittorio, il PR di ME con sentenza del 16 dicembre 1998 rigettava l'opposizione e condannava il RA al pagamento delle 9 spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il PR osservava che l'opponente non aveva provato nè che l'inizio della prestazione lavorativa dei 13 1 operai assunti era stata coeva al nulla osta nè che ricorrevano i motivi di urgenza per l'assunzione diretta dei suddetti operai. Di contro agli atti vi erano le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dagli stessi lavoratori cui erano da applicare i principi di cui agli artt. 23 1. 689/1981 e 2700 c.c. Avverso tale sentenza AN RA propone ricorso cassazione, affidato ad un unico articolatoper motivo. Resiste con controricorso l'Ispettorato Provinciale- ora Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza.- MOTIVI DELLA DECISIONE DO UE Con l'unico motivo di ricorso AN RA deduce violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981,dell'art. 2700 c.C., dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonchè motivazione omessa e insufficiente su un punto decisivo della controversia. In particolare sostiene il ricorrente che il primo giudice ha, dapprima, affermato l'obbligo dell'opponente di provare che l'inizio delle prestazioni lavorative fosse coevo al nulla osta, ed ha, di poi, riconosciuto alle dichiarazioni rese agli Ispettori dagli stessi lavoratori prova la configurabilità della sufficiente per responsabilità di esso opponente, stante la natura 2 privilegiata del verbale di accertamento. Deduce ancora il ricorrente che Prexøre, di fronte alla produzione delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà rese dai lavoratori che contraddicevano con il loro contenuto quanto era emerso dai verbali ispettivi, il PR aveva l'obbligo di sentire i lavoratori, disponendo d'ufficio la loro citazione testimoniale, configurando pur sempre dette dichiarazione degli indizi sui quali era doveroso una congrua motivazione. Le dichiarazioni acquisite dagli Ispettori necessitavano in ogni caso del riscontro testimoniale in quanto non provenendo dalla "Gui do Value Cooperativa S. Lazzaro, unica parte del rapporto, non potevano assurgere a prova legale ex art. 2700 c.c. Il ricorso è infondato e,pertanto, va rigettato. Questa Corte ha affermato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali e dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze ufficiale, qualora il lororiferite al pubblico 3 specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori(così da ultimo : Cass. 26 luglio 2000 n. 9827). Orbene, nel caso di specie il PR, con una motivazione congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico, e e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità, ha ritenuto 11 RA responsabile della violazione dell'art. 10, 1 comma, 1. 11 marzo 1970 n. 83,per avere contro il dettato di detta disposizione assunto DO IE alle proprie dipendenze tredici lavoratori agricoli, ' senza averne fatta preventiva richiesta alla sezione dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione doveva essere eseguita la prestazione di lavoro. Nel pervenire a siffatta conclusione il PR si è rifatto alle dichiarazione rese agli Ispettori dagli stessi lavoratori, sentiti nel posto dove svolgevano le loro prestazioni. A fronte di tale significativa circostanza, che attestava l'effettiva assunzione dei lavoratori per i quali si è concretizzata la contestata violazione, il PR ha evidenziato come invece il RA non avesse dimostrato il ricorso di quelle circostanze quali i motivi di urgenza( cfr. - al riguardo art. 13, 1 comma, 1. n. 83 del 1970) idonee a legittimare il datore di lavoro all'assunzione diretta della manodopera. Nè per andare in contrario avviso può addursi che il primo giudice ha errato nel non tenere conto degli atti di notorietà dei lavoratori, così come non vale dedurre che lo stesso giudice aveva l'obbligo di sentire i lavoratori,disponendo d'ufficio la loro citazione testimoniale, rimanendo pur sempre le dichiarazioni notorie indizi sui quali il giudice doveva motivare. Ed invero, all'accoglimento del ricorso non può nella Volu DO fattispecie in oggetto addivenirsi neanche se si voglia condividere l'indirizzo secondo cui il giudice potere-dovere in nel rito del lavoro ha il considerazione della natura di tale processo diretto a valorizzare il ruolo del giudice nella ricerca della verità- di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio in atti ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti(cfr. in tali termini Cass. 14 luglio 1992 n. 8503 cui adde tra le altre Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820;Cass. 6 luglio 2000 n. 9034; Cass. 20 aprile 1995 n. 4432;Cass. 15 aprile 1994 n. 3549;Cass. 5 16 novembre 1987 n. 8387. Contra però, e cioè per il carattere discrezionale del potere del giudice e per l'impossibilità dell'esercizio di detto potere nei casi in cui le parti, per negligenza o per qualsiasi altra causa, non abbiano dedotto in giudizio fatti con caratteri di rilevanza decisoria, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9596;Cass. 1 settembre 1987 n. 7158;Cass. 5 settembre 1986 n. 5417). Come è noto, costituisce principio ribadito più volte dai giudici di legittimità che qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita Gu ddleden mancata valutazione di risultanze processuali(un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata) che il ) insufficientemente valutata 0 ove ricorra mediante integrale ricorrente precisi -- la trascrizione della medesima nel ricorso risultanza che egli assume decisiva, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile 6 sopperire con indagini integrative(cfr. ex plurimis: Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Per il suddetto principio di autosufficienza, allorquando il ricorrente denunzia con il ricorso per cassazione la violazione da parte del giudice di merito del disposto dell'art. 421 c.p.c. lamentando che detto giudice non ha provveduto nell'esercizio siker dei suoi poteri d'ufficio e nell'osservanza dell'obbligo di ricerca della verità ad ammettere - prove o ad acquisire agli atti documenti, è necessario che il ricorrente precisi il contenuto di detti DO VA documenti e individui i fatti su cui deve espletarsi la prova al fine di consentire al giudice di legittimità la valutazione sulla decisività di dette prove e documenti, dovendosi tale controllo effettuare sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso stesso e non potendosi,di contro, denunziare il mancato esercizio da parte del giudice di merito di poteri di ufficio con il mero riferimento ad elementi probatori, il cui contenuto risulti individuato in modo del tutto generico, impreciso o, comunque, in maniera tale da non consentire qualsiasi giudizio sulla relativa incidenza ai fini decisori. E quanto è avvenuto nel caso di specie. Il RA, 7 quale rappresentante della società cooperativa, non ha, infatti, indicato in modo specifico ed esauriente il contenuto degli atti di notorietà,di cui ha lamentato la mancata considerazione da parte del giudice di merito, nè ha in alcun modo spiegato come l'esercizio di poteri istruttori da parte di quest'ultimo di cui si patrocinava l'intervento fosse suscettibile di avere rilevanzad'ufficio decisiva nella presente controversia. In ragione della sua soccombenza la società va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione da liquidarsi, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di (154937€) $22.000 (+1,36€), cassazione, liquidate in lire oltre lire 3.000.000/per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 6 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL RESIDENTE to VoluGuito ливо Phille 3 0 . E A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L N , IL CANCELLIERE L A ' A O L 3 S Depositato in Cancelleria B L E 7 E - I P 29 GEN. 2002 8 D S D - I I A 1 H A S N oggi,. C 1 T A N G S P I E O E IL CANCELLIERE] 8Pille O S P G A I D M G A I E E , O L A T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E D S O R E