Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento. (Nella fattispecie con la sentenza di patteggiamento annullata era applicata la pena di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa per la detenzione a fini non personali di 17 dosi di hashish, pari a circa gr. 37,2).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2014, n. 44131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44131 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 25/09/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria - rel. Consigliere - N. 1537
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 11936/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI VI N. IL 12/05/1990;
avverso la sentenza n. 259/2014 TRIBUNALE di TRANI, del 03/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta che conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che chiede di quantificare in Euro 2000. RITENUTO IN FATTO
Dopo essersi incardinato il procedimento con il rito direttissimo a carico di SI AN per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, fatto commesso in Andria il 2 febbraio
2014, per aver egli detenuto per la cessione a terzi sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso di circa grammi 37,2 suddivisi in 17 dosi, le parti chiedevano concordemente l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e segg. ed il tribunale applicava la pena nei confronti del SI determinata in anni uno di reclusione ed Euro 2000 di multa, previa riduzione per la specialità del rito.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore di SI AN deducendo un solo motivo di doglianza. Assumeva il ricorrente il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione e la carenza di argomentazioni contrarie in ordine all'eventuale sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. In particolare, deduceva il ricorrente, non potevano ritenersi soddisfacenti, sotto il profilo della concretezza della motivazione .le considerazioni rassegnate in ordine alla sussistenza del fatto contestato al ricorrente. Concludeva, dunque, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il procuratore generale instava per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende da quantificarsi in Euro 2000, dato che il SI si doleva della mancata valutazione delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.c. nel mentre la motivazione sul punto era pienamente adeguata,
sia pure nei termini sintetici in cui la stessa era richiesta dalla giurisprudenza consolidata della corte. Il ricorso appariva, dunque, meramente defatigatorio e neppure si poteva affermare la ricaduta della sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 12 febbraio 2014 sul trattamento sanzionatorio, dato che la decisione era stata adottata nella vigenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 7, comma 5 come modificato dal D.L. n. 146 del 2013, art.
2. CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il ricorrente, al quale è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena che era stata concordemente richiesta dalle parti, si è limitato ad affermare che il tribunale non ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di condanna ed in ordine alla insussistenza delle ragioni che avrebbero dovuto indurre al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Il ricorrente ha formulato una doglianza generica che non contiene alcuna effettiva critica alla decisione impugnata. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata. Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito all'imputato, dunque, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Ciò posto, occorre considerare che al ricorrente è stata applicata la disciplina sanzionatoria prevista a seguito delle modifiche introdotte al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1. Per effetto di tale modifica la pena prevista per il reato ascritto al SI era quella della reclusione da uno a cinque anni, oltre alla multa, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.
Tale previsione sanzionatoria, sulla quale si è formato l'accordo delle parti che ha condotto alla sentenza di patteggiamento, non risulta incisa dalla sentenza n. 32 del 2013 della corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis eliminando ab initio l'efficacia dell'intervento modificativo attuato con la norma stessa. Sennonché il quadro normativo ha subito una ulteriore modifica, nelle more del giudizio di impugnazione, per effetto della L. 16 maggio 2014, n. 79 di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36. Secondo tale norma la pena prevista per il fatto di lieve entità previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032 ad Euro 10.329.
Ne consegue che, dato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, dopo la L. n. 79 del 2014, dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 quanto al minimo edittale , la valutazione operata dal giudice nell'apprezzare la congruità della pena concordata dalle parti non è più conferente e si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata giacché l'evidenziata illegittimità della pena applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. rende invalido il patto concluso tra le parti.
Conseguentemente occorre disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani perché proceda ad un nuovo giudizio, dovendosi ritenere le parti reintegrate nella facoltà di rinegoziare l'accordo sulla pena su altre basi e dovendo il giudizio proseguire nelle forme ordinarie in mancanza dell'accordo (cfr. Cass. 16766/2010).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Trani per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014