Sentenza 7 novembre 2005
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito di una richiesta di archiviazione di un procedimento iscritto nel registro degli anonimi, restituisce gli atti al P.M. sostenendo l'impossibilità di provvedere, in quanto la richiesta di archiviazione presuppone una notizia di reato - infondata ovvero non sostenuta da elementi tali da consentirle il superamento del vaglio dibattimentale - e non è comunque legittima l' iscrizione dell'atto anonimo nel registro delle notizie di reato per il divieto assoluto di uso ex art. 333, comma terzo, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 333 - Denuncia da parte di privatihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2005, n. 42786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42786 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/11/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1885
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 18243/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Foggia;
avverso provvedimento del G.I.P. in sede in data 22/01/2004;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia avverso provvedimento in data 22/01/2004 col quale il G.I.P. in sede, investito di una richiesta di archiviazione, gli aveva restituito gli atti assumendo che l'iscrizione del procedimento nel registro degli anonimi non gli consentiva di provvedere sulla richiesta. Deduce l'abnormità del provvedimento, atteso che, a fronte della richiesta di archiviazione, il G.I.P. non avrebbe avuto altro potere che quello di accogliere la richiesta stessa o di fissare l'udienza camerale per l'adozione delle determinazioni opportune;
mentre la restituzione degli atti determinava una stasi del procedimento non superabile in alcun modo. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L'operato del P.M. presenta innegabili aspetti di illegittimità. La richiesta di archiviazione presuppone, invero, una notizia di reato, che si assuma infondata o non sostenuta da elementi tali da consentirle di superare il vaglio del dibattimento;
e non può essere desunta pertanto da uno scritto anonimo, di cui l'art. 333 c.p.p., comma 3 vieta qualsiasi uso. Vero è che l'orientamento prevalente
(se pure non del tutto uniforme) della giurisprudenza di legittimità ammette che la natura anonima della denuncia non escluda la possibilità del suo uso preprocedimentale, da parte della polizia giudiziaria o del Pubblico Ministero, come spunto per eventuali indagini;
ma resta comunque ferma anche in questa ipotesi l'impossibilità della sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, che deve essere fondata eventualmente sull'esito delle indagini e non già sulla denuncia anonima e che costituisce presupposto necessario sia della richiesta di archiviazione, sia dell'eventuale esercizio dell'azione penale.
Esiste pertanto contraddizione evidente tra la mancata iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., per effetto degli accertamenti conseguenti alle indagini che si sia ritenuto di eseguire in presenza di una denuncia anonima, e la presentazione di una richiesta di archiviazione, che presuppone l'esistenza di una notizia di reato, e cioè di elementi che sia pure in linea puramente astratta siano riconducibili ad ipotesi di reato, non importa se manifestamente infondata o non sorretta da indizi che consentano di sostenere l'accusa in giudizio. Ove poi nessuna ipotesi anche astratta di reato fosse emersa dalle indagini, nessun potere e nessuna iniziativa competeva al pubblico ministero fuori delle previsioni di cui all'art. 5 Reg. Esec. c.p.p..
Ne consegue che il giudice, in difetto di tale presupposto essenziale, non aveva alcun potere o dovere di provvedere sulla richiesta di archiviazione, fondata nel caso in esame sull'uso illegittimo di una denuncia anonima trattata come notizia di reato in violazione dell'art. 333 c.p.p., comma 3, citato. È appena il caso di aggiungere che il provvedimento di restituzione non presentava comunque alcun profilo di abnormità, non essendo suscettibile di comportare alcuna irrimediabile stasi del procedimento;
e ciò sia perché non può essere concepita stasi quando il procedimento non abbia mai avuto apertura legittima, in quanto derivante direttamente da una denuncia anonima e mai iscritto come notizia di reato, sia perché la pretesa stasi avrebbe potuto agevolmente essere superata dall'obbligatoria iscrizione degli atti, da parte del Pubblico Ministero, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., costituente presupposto indefettibile della richiesta di archiviazione che il P.M. ha poi ritenuto di presentare. Il principio richiamato dal Procuratore Generale presso questa Corte, secondo cui il G.I.P. non ha, in presenza di richiesta di archiviazione che non ritenga di accogliere, altro potere che quello di fissare l'udienza prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 2 non può trovare applicazione nella anomala ipotesi in cui la richiesta abbia ad oggetto non già una notizia di reato, ma un atto cui la legge nega espressamente tale qualità, vietandone qualsiasi uso.
Ciò posto, si deve escludere l'abnormità denunciata dal ricorrente;
nè è prevista d'altronde per il provvedimento in esame alcuna impugnazione. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 7 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2005