Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO00702/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM I SAONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5742/00 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano SABATINI Consigliere Dott. Francesco Cron. 1775 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rep. 214 Consigliere - Ud. 07/11/01 Consigliere Dott. VA Battista PETTI CORTE SUPREMA DI SA CC Rel. Consigliere Dott. Alfonso UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE S ENT ENZA 11.55 per diritti 2 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIEF GO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 114, presso 10 studio dell'avvocato CESARE BERTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato AMERIGO MERIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA SPA, corrente in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che2001 1890 la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AN VA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 230/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 20/01/99 e depositata il 29/01/99 (R.G. 1769/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Alfonso CC;
udito l'Avvocato Cesare BERTI;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Alberto GO ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi i illustrati anche da memoria, avverso la sen- tenza n. 230/1999 della corte d'appello di Milano re- iettiva del gravame del medesimo contro la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda risarcito- ria proposta nei confronti di VA AN e dell'Ina Assitalia s.p.a sul rilievo che lo scontro tra il ciclomotore del GO ed il motociclo del AN s'era verificato (1'11.4.1989) per colpa esclusiva 2 dell'attore, che aveva impegnato l'incrocio con semafo- ro segnalante luce rossa per i veicoli provenienti dal- la sua direzione di marcia. Al ricorso resiste con controricorso l'Assitalia. L'intimato VA AN non ha svolto attivi- tà difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso deducendo falsa1. applicazione dell'art. 17, comma 1, lettera C. del CO- dice della strada approvato con d.P.R. n. 393 del 1959 ed omessa ed insufficiente motivazione il ricorrente si duole che il giudice abbia erroneamente valutato il materiale probatorio, censurando in particolare la sen- tenza laddove ha ritenuto che era irrilevante "che il semaforo proiettasse solo luce gialla ○ anche quella verde, dal momento che il segnale giallo consente l'attraversamento dell'incrocio solo ai veicoli che l'abbiano già impegnato, mentre l'attore, all'accendersi del giallo, era, per sua stessa ammis- sione, all'esterno dell'area dell'incrocio e non riusci a fermarsi". Sostiene che poiché, invece, l'art. 17 citato non vieta il superamento del segnale luminoso proiettante luce gialla ai veicoli che vi si trovino così prossimi da non potersi arrestare in condizioni di sicurezza 3 prima di averlo oltrepassato, l'errore della corte d'appello aveva comportato un giudizio negativo sulla condotta del GO, invece del tutto legittima e non adeguatamente valutata.
2. Il ricorso è infondato. La corte ha conclusivamente ritenuto (a pagina 11, capoverso, della sentenza gravata) che il AN avesse impegnato l'incrocio a velocità moderata e col semaforo proiettante luce verde e che l'attore l'avesse invece impegnato col rosso. E ciò dopo aver Osservato (alle pagine 7 e 8): -che, "in ogni caso" l'appellante aveva omesso "di considerare il peso decisivo della dettagliata esposi- zione del teste HI il quale, fermo al semaforo nella stessa direzione di marcia del AN, era stato da questi superato quando il semaforo segnalava luce verde;
che, dunque, "l'argomento logico dell'attore che al giallo per la sua direzione di marcia dovesse corri- spondere il rosso per il convenuto, è smentito dalle risultanze della prova"; - che "ben più valido argomento appare il rilievo che se il semaforo proiettava luce gialla per i veicoli provenienti da piazza Mazzini quando ancora l'attore non aveva impegnato l'incrocio, il rosso per la stessa 4 direzione e corrispondentemente il verde per i veico- li che percorrevano viale della Costituzione non può non essersi acceso che quando l'attore era ancora nell'area della carreggiata discendente di viale Costi- tuzione e cioè quella riservata ai veicoli che proveni- vano dalla sua sinistra, come il teste IA e il convenuto AN"; - che, ancora, "va certamente condiviso l'addebito di grave imprudenza contestato dal tribunale all'attore, che ha tentato di attraversare l'incrocio non solo in violazione del segnale del semaforo, ma an- che in spregio alle norme di prudenza". In siffatto contesto argomentativo, appare evidente che la corte d'appello ha usato l'espressione "impegno dell'incrocio" in senso lato, in definitiva ritenendo che l'attore non avesse comunque sgomberato l'area del crocevia prima che il semaforo segnalasse luce verde per i veicoli che provenivano dalla direzione di marcia del AN e che avesse dunque iniziato l'attraversamento troppo tardi in relazione al momento in cui il semaforo aveva iniziato a proiettare la luce gialla. Del resto, a norma del combinato disposto degli artt. 17 del previgente codice della strada e 140, let- tera f), del regolamento, la luce gialla dopo la verde 5 vieta il di oltrepassare il segnale ed impone dunque l'arresto ai veicoli sopraggiungenti "a meno che, quan- do la luce gialla si accende, non si trovino così pros- simi al segnale da non potere più arrestarsi in condi- zioni di sicurezza sufficienti prima di oltrepassare il segnale". In tal caso continua l'art. 140 citato "devono sgomberare il più rapidamente possibile l'area dell'incrocio". La norma inequivocamente si riferisce, dunque, ai fini della valutazione del comportamento del conducen- te, alla sua posizione nel momento in cui la luce gial- la si accende. Posizione che, salvo particolari ragioni di imprevedibile rallentamento nella specie non pro- - è logicamente corretto ritenere non suffi- spettate cientemente prossima all'incrocio al momento dell'accensione della luce gialla (tanto da imporre l'attraversamento) se il veicolo non riesca poi a sgom- brare l'incrocio prima dell'accensione della luce ros- sa. Ed è appunto questa, in una con le risultanze della prova testimoniale, la reale ratio decidendi posta dal- la corte di merito a fondamento della decisione, al di là dell'improprietà terminologica in cui è incorsa. Per il resto, il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del me- 6 rito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rile- vi incompleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie - il giudice abbia, con motivazione 109T 128,11 del tutto congrua, semplicemente attribuito agli ele- 456T 20,66 menti vagliati un valore ed un significato difformi TOT. 149,77 dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999 n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- -te alle spese, che liquida in L. 150.000 - €77,47, oltre a L.
5.000.000 per onorari - €2.582,29 - Roma, 7 novembre 2001 Gavan Frencan I consigliere estensore Il presidente buto Пивні IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli Joggi, in 22/1.0 IL CANCELLIERE C1 Gina Pasoli 7