Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA T R IN NO DEL LA CORTE SUPREM DPCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 10792/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron.10492 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Ud. 19/01/01 - ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
BO LD UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che lo rappresenta e difende,2001 263 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 73/00 del Tribunale di TREVISO, depositata il 10/02/00 R.G.N. 2199/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato BO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 febbraio 2000 il Tribunale di Treviso respingeva l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza n. 125/99 del locale Pretore del lavoro, con la quale era stata accolta la domanda proposta dal signor OT AL UI di sostituire la pensione di invalidità con quella di anzianità a decorrere dall'ottobre 1997, con condanna alla corresponsione dei ratei arretrati con gli interessi. Rilevava il Tribunale che la pensione di invalidità poteva ben convertirsi in pensione di anzianità, stante l'insussistenza nell'ordinamento di un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, che non era desumibile dagli artt. 45 del RDL 1827/1935 e 9 del RDL 636/39, poiché la prima disposizione stabilisce solo lo scopo principale dell'assicurazione per invalidità e di quella di vecchiaia e la seconda si limita ad indicare i requisiti prescritti per i rispettivi trattamenti;
inoltre l'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, nel disciplinare espressamente la possibilità di trasformare l'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, non poteva interpretarsi come escludente la conversione in pensione di anzianità, poiché il riferimento alla per pensione di vecchiaia si giustificava alla particolare considerazione dell'evento vecchiaia, quale evento tipico generatore del bisogno. Né il divieto di conversione poteva desumersi dall'art. 14 della legge n. 488 del 1968, né dall'art. 13 della legge 153/69 e neppure dall'art. 4 della legge 267/72, disposizioni tutte che, nel prevedere solo la possibilità di procedere alla riliquidazione degli originari 1 trattamenti pensionistici sulla base dei nuovi criteri, depongono per la possibilità di assicurare il reale contenuto della prestazione previdenziale in relazione al suo contenuto economico. La contraria opinione, osservava il Tribunale, comporterebbe che solo l'assicurato, cui venga revocata la pensione di invalidità per sopravvenuto miglioramento, potrebbe ottenere, nella ricorrenza dei requisiti, la pensione di anzianità, mentre analogo diritto non sarebbe consentito l'assicurato per il quale permane lo stato di invalidità. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste la controparte con controricorso. p MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 45 RDL n. 1827 del 1935, dell'art. 9 del RDL n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952, e dell'art. 8 della legge n. 638 del 1983, premesso che l'Istituto non aveva fatto che applicare quest'ultima disposizione procedendo all'erogazione della pensione di vecchiaia, al compimento dell'età prescritta, all'assicurato che era le puole titolare di pensione di vecchiaia one era stata sospesa per I superamento del limite reddituale di cui alla medesima norma, si sostiene che nel caso di pensione di anzianità e di pensione di vecchiaia è lo stesso art. 22 della legge 153/69 che ha disposto l'equiparazione della prima alla seconda al compimento dell'età 2 pensionabile (che è limitata peraltro ai diversi effetti delle due prestazioni in relazione al cumulo con la retribuzione), ma non il cambiamento del titolo. Inoltre lo ius variandi sarebbe escluso i considerando che l'art. 7 della legge 155/81, prevedendo supplementi di pensione, consente al pensionato di invalidità il miglioramento della propria posizione fino all'età per la pensione di vecchiaia e, del resto, i rischi tutelati dalla Costituzione sono alternativi, e tra essi non è compresa la pensione di anzianità W introdotta solo con la legge 153/69. La censura non è fondata. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità aveva escluso nel passato la possibilità di conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità (Cass. n. 1971/72; n. 2303/80; n. 7563/83; n. 3793/76; n. 3567/91). Le ragioni, addotte dalla stessa giurisprudenza a sostegno dell'immutabilità del titolo della pensione, sono note e possono essere, riassuntivamente, sintetizzate nei seguenti termini: a) esiste nell'ordinamento un principio generale di divieto di mutamento del titolo della pensione "salvo le ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge"; b) il principio, detto anche principio dell'alternatività preclusiva delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è desumibile "soprattutto" dall'art. 45 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218), i quali escludono chiaramente la possibilità di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia "nell'ipotesi in cui nei confronti del pensionato per invalidità che abbia continuato a prestare attività lavorativa con diritto di accreditamento dei contributi previdenziali si siano perfezionati i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia" (Cass. n. 3567/91); c) il principio, di carattere generale, è soggetto 3 ad alcune eccezioni espressamente previste dalla legge;
d) l'art. 14, comma 4, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, infatti, prevede "sotto determinate condizioni" che il titolare della pensione di anzianità possa far valere la contribuzione successiva per chiedere, al raggiungimento dell'età pensionabile, la riliquidazione della pensione con i nuovi criteri;
e) l'art. 13 legge 30 aprile 1969 n. 153 ha concesso ai titolari di pensione di vecchiaia liquidata o da liquidare in base a norme anteriori al decreto del 1968, e che avessero continuato nell'attività lavorativa, la facoltà di optare per la riliquidazione secondo il nuovo sistema retributivo;
f) si tratta, però, di eccezioni di un principio generale "da interpretarsi restrittivamente e quindi non oltre i casi espressamente previsti"; g) di conseguenza, è inammissibile, "allo stato della legislazione vigente", la possibilità che il pensionato per invalidità chieda la sostituzione della pensione goduta con quella per anzianità "per avere raggiunto cumulativamente 35 anni di contribuzione effettiva" (Cass. n. 1971/72 e n. 3567/91); h) l'art. 4 d.l. 30. giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972 n. 485, pur avendo introdotto una deroga importante al principio di divieto di mutamento del titolo della pensione, "non lo fa venir meno" e non è, quindi, applicabile "fuori dei casi espressamente previsti: non consente quindi ai pensionati di invalidità di richiedere la trasformazione della loro rendita in pensione di anzianità o di vecchiaia anche dopo scaduto il termine per l'opzione retributiva" (Cass. n. 3567/91). Ma questo orientamento è stato poi disatteso con le pronunzie successive, efr. Cass. 8820/92, 5299/93, 9858/95, 27 febbraio 1998 n. 1821,7 luglio 1998 n. 6603. osserva cheCon dette pronunzie si è richiamata la dottrina, la quale l'alternatività fra i diversi tipi di pensione - atteso lo scopo di individuare e qualificare adeguatamente la situazione di bisogno in cui, in un dato istante, versa il soggetto protetto - è naturale conseguenza del carattere e della funzione giuridica dello stesso intervento previdenziale, volto com'è a garantire il reddito del soggetto entro limiti e secondo le modalità tecnico- operative fissati inderogabilmente dalla legge. La circostanza, poi, che lo stato di bisogno non possa che configurarsi come un unico fatto giuridico nell'ambito del regime generale (che pure me stabilisce le varie ipotesi dalle quali esso può generarsi e secondo le quali resta, perciò, titolato il trattamento pensionistico), importa che la prestazione previdenziale sia unica anche nell'ipotesi di concorso di più fattispecie pensionistiche rispetto ad uno stesso interessato, nel senso, cioè, che, se si sono realizzati i requisiti richiesti per più tipi di pensione, al soggetto protetto è dovuto un trattamento pensionistico ed uno soltanto erogato esclusivamente nella misura di cui, a prescindere dal titolo della pensione accordata, è capace la sua posizione assicurativa. Ne consegue che l'anzidetto principio dell'alternatività preclusiva, concentrando nei confronti di un medesimo soggetto assicurato le varie ipotesi pensionistiche nell'unicità della prestazione, tende a sorreggere il momento erogativo di quest'ultima e non può, perciò, essere utilizzato per configurare l'inammissibilità dell'esercizio di una facoltà che attiene, invece, al contenuto della posizione assicurativa ed, in particolare, al suo valore economico di bene giuridico. Tale realtà giuridica, del resto, è agevolmente rilevabile da tutta un serie di disposizioni volte a far conseguire al soggetto protetto, pensionato o non che sia, il trattamento previdenziale più favorevole. Così l'art. 14, primo ed ultimo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 prevedeva, da un lato, la facoltà di opzione per il sistema di calcolo c.d. contributivo a favore di coloro la cui pensione avesse decorrenza successiva al 30 aprile 1968, "qualora il trattamento così determinato a cura dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" risultasse "superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5" del medesimo d.P.R.; e, dall'altro, che il titolare di pensione di anzianità, che avesse compiuto, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e che avesse potuto far valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi fra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, potesse, dopo il compimento dell'età anzidetta, ottenere la riliquidazione della pensione. L'art. 11, penultimo comma, della legge n. 153 del 1969, poi, ha esteso detta possibilità di riliquidazione anche al titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il quale abbia compiuto l'età p prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, mentre il successivo art. 22, al sesto comma, ha, in modo definitivo ed indicativo in senso favorevole alla tesi qui accolta, disposto che "la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia". Ora, è evidente che, in forza di quest'ultima disposizione, si è voluto sancire, non una semplice equiparazione, bensì un vero e proprio mutamento del titolo della pensione. Giova, a questo punto, sottolineare che la legge n. 153 del 1969, riconoscendo, all'art. 13, anche ai titolari di pensione di vecchiaia, liquidata secondo il sistema c.d. contributivo, la facoltà, a determinate condizioni, di optare per la riliquidazione in forma retributiva della pensione, aveva posto in una situazione di sfavore i soli titolari di pensione di invalidità liquidata con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nel senso che costoro, sebbene avessero prestato attività retribuita alle dipendenze di terzi successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa, non potevano ottenere quella riliquidazione, di cui, in presenza di analoghe circostanze, beneficiavano, invece, i pensionati di anzianità e di vecchiaia. Il problema è stato superato dallo stesso legislatore, che ha accordato la riliquidazione, con il sistema retributivo, della pensione in godimento, anche ai titolari di pensione di anteriore invalidità, liquidata con decorrenza al 1° maggio 1968, i quali, secondo la prescrizione contenuta nell'art. 4 D.L. 30 giugno 1972 n. 267, nel testo sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 1972 n. 485, abbiano prestato, successivamente alla decorrenza della pensione stessa, opera retribuita alle dipendenze di terzi. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va riconfermato l'orientamento che esclude l'esistenza nell'ordinamento di un principio di immutabilità del titolo della pensione, che non ne consenta in presenza - dei requisiti di legge - la conversione. Né a soluzione opposta sembra potersi pervenire con il richiamo alle eccezioni, individuate negli : a) artt. Ņ 14, 4 comma, d.P.R. n. 488/68; 13 1. n. 153/69; 4 d.l. n. 267/72, b) e neppure dal testo normativo contenuto negli artt. 45 r.d.l. n. 1827/35 e 9 r.d.l. n. 636/39 (modificato dalla legge n. 218/52). A ben vedere, da una parte, le norme richiamate sub lett. a) non autorizzano come ritenuto invece dalla giurisprudenza - il mutamento del - titolo della pensione, ma si limitano - come già precisato - a consentire la liquidazione dello stesso trattamento pensionistico in base a criteri diversi. Neanche le norme sub b) consentono di desumere il principio dell'alternatività preclusiva delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, giacchè il primo di detti articoli si limita a stabilire che "l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidità" (primo comma); mentre l'art. 9 r.d.l. n. 636/39, nel testo sostituito dalla legge n. 218/52 non contempla affatto il principio dell'immutabilità (o dell'alternatività preclusiva) del titolo della pensione. Va, quindi, affermato che, nell'ordinamento delineato dalla vigente 7 legislazione, è consentita, concorrendo i requisiti di legge, la conversione della pensione o dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità, non ostandovi alcuna norma, neanche quella di cui all'art. 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984 n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile"), secondo il quale "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia". Una volta ammessa in linea di principio - la mutabilità del titolo della pensione, è allora evidente, infatti, che il legislatore del 1984 ha inteso regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) "la vecchiaia", che p è la più comune e tipica delle situazioni astrattamente generatrici di bisogno, tant'è che la disciplina della pensione di vecchiaia rappresenta il "cuore" del sistema previdenziale, ed, in qualche modo, lo caratterizza nel suo complesso. Da ciò, tuttavia, non consegue che lo stesso legislatore abbia escluso l'ipotizzabilità di una conversione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità, che rappresenta pur sempre un evento giustificativo dell'intervento della previdenza pubblica, ma soltanto eventuale, dipendendo il suo conseguimento oltre che dall'anzianità di lavoro - dalla scelta (facoltativa) del lavoratore;
ragion per cui è comprensibile che l'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 citata abbia in certo qual modo trascurato di prevederla espressamente. Va da ultimo considerato che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza del 13- 17 dicembre 1999 n. 450, nel dichiarare inammissibile (per mancata motivazione sulla rilevanza) la questione di costituzionalità dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991 n. 223 nella parte in cui non estende ai titolari di pensione di invalidità il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva ivi previsto a favore dei lavoratori non invalidi, ha rilevato la carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione anche perché non aveva tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico, richiamando proprio le sentenze di questa Corte 8820/92, 5299/93, 9858/95 e 1821/98, che vengono quindi considerate dallo stesso Giudice delle leggi come "diritto vivente". Per le ragione esplicitate in precedenza, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 16.000, oltre lire due milioni cinquecentomila da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Кісенко Членка Mたん Pull IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -3 APR. 2001 IL CANCELLIERE