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Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2023, n. 38751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38751 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE RT nato a [...] il [...] NE MM GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso per rinammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. L'avvocato ACQUAROLI MATTEO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. L'avvocato PARIS IGNAZIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38751 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 14/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato MI GI TA e ER TA colpevoli, nelle rispettive qualità, il primo di A.U. dal 12/11/2010 al 27/05/2013, da tale ultima data liquidatore fino al 5/11/2013, poi amministratore di fatto fino al fallimento;
ER TA quale amministratore di fatto e socio unico fino al 04/12/2013, della società PAVIMENTAL. M.A., s.r.l. dichiarata fallita in data 13/02/2014, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per distrazione e dissipazione ( capo A), e bancarotta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili ( capo B), nonché, il solo TA MI GI, anche dei reati fiscali contestati sub C) e D), per omesso versamento delle somme dovute all'Erario per debiti tributari e previdenziali, e per omessa presentazione delle dichiarazioni II.DD. e I.V.A., nei confronti del quale escludeva la recidiva, condannandoli alle pene rispettivamente ritenute di giustizia - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TA MI GI in merito al delitto sub C), per intervenuta prescrizione, e, concesse le circostanze attenuanti a entrambi gli imputati, equivalenti alla aggravante di cui all'art. 219 dei più fatti di bancarotta, ha rideterminato la pena principale e la durata delle sanzioni accessorie fallimentari, revocando l'interdizione perpetua nei confronti di TA MI GI. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, entrambi gli imputati. 3. Il ricorso di ER TA è affidato, per il tramite dell'avvocato Ignazio Paris, a tre motivi, che denunciano erronea applicazione della legge e vizi della motivazione sotto i seguenti profili: 3.1. in relazione alla previsione di cui all'art. 147 L.F. sostenendosi che il ricorrente non potesse fallire, quale socio unico di una ditta individuale. 3.2. con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto che gli è stata attribuita in sentenza, laddove la società era amministrata formalmente dal fratello che ha ammesso ogni responsabilità e comunque non sono stati individuati atti di gestione o di cogestione, a carico del ricorrente, che era socio e lavoratore dipendente della società. 3.3. con l'ultimo motivo ci si duole della mancata individuazione, ai sensi dell'art. 46 L.F., dei beni occorrenti per il mantenimento dell'imprenditore e della sua famiglia, da escludersi dal fallimento. 4. Il ricorso di MI GI TA, affidato all'avvocato Matteo Acquaroli, denuncia illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, asseritamente eccessivamente gravoso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati. 1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i fratelli TA, nelle rispettive qualità, avevano compiuto una serie di distrazioni di somme, per lo più in loro favore, per oltre 700.000 euro, e dissipato numerosi veicoli aziendali, per un valore di circa 150.000 euro, corrispondente / I. al valore di cessione dei beni ( riscosso solo in minima parte) in favore di altra azienda costituita dai ricorrenti, e amministrata da ER TA, avente la stessa sede della fallita. Gli indebiti prelievi risultavano dagli estratti conto bancari, mentre la integrale mancanza della documentazione contabile non consentiva di verificare la destinazione impressa a tali somme. Osservava, infatti, la Corte di appello che, anche a volere dare credito alla consulenza di parte, che aveva ricostruito le somme utilizzate per pagare i dipendenti e gli stessi due imputati, residuava un importo ingiustificato di oltre 140.000 euro, per somme prelevate in assegni bancari e circolari. 2.Ricorso ER TA. 2.1. Il primo motivo è infondato. La società fallita è, infatti, una società di capitali, in cui vale la regola della responsabilità limitata del socio;
di qui la irrilevanza dell'art. 147 I. fall. che ha riguardo alle sole società di persone. Come è noto, l'istituto della S.r.l. unipersonale o con socio unico, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo numero 88/1993, attuativo della XXII direttiva del Consiglio CEE numero 89/667 ( previsione successivamente estesa, con la riforma del diritto societario del 2003, anche alla Società per Azioni, con la riformulazione dell'articolo 2328 del codice civile) consente di costituire una società a responsabilità limitata per atto unilaterale: la S.r.l. unipersonale è, dunque, una società di capitali a responsabilità limitata formata da un socio unico, che, di fatto, è l'intestatario di tutte le quote in ragione della proprietà o di un diritto di pegno o usufrutto sulle stesse. Salvo eccezioni, la S.r.l. unipersonale è soggetta alle stesse regole previste per la S.r.l. pluripersonale: al socio unico di S.r.l. o S.p.A. unipersonali è garantita la responsabilità limitata al patrimonio personale, fermo restando eventuali responsabilità derivanti dalla sua condotta di amministratore della medesima società. Tale tipo di S.r.L., infatti, può avere anche la figura di uno o più amministratori, che possono anche corrispondere al socio unico. Nel caso di specie, non emergono elementi, né sono stati rappresentati dal difensore, che consentano di ravvisare una responsabilità illimitata del ricorrente, e, comunque, risulta inconferente, per quanto detto, il richiamo all'art. 147 L.F. 2.2. Il secondo motivo, in quanto mira a contestare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, attinge il merito della valutazione probatoria, che non può essere censurata dinanzi al Giudice di legittimità in assenza di evidenti vizi logici che ne intacchino la tenuta argomentativa. In ogni caso, si osserva che la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito ( pg. 12 ss) le vicende societarie, dalla costituzione fino al fallimento, e descritto come si fossero intersecate le vicende - ritenute artificiose - di diverse società facenti capo ai fratelli TA, aventi tutte il medesimo oggetto sociale, e ha posto in luce il ruolo centrale di A.U. del ricorrente nella parallela società Pavimentai Costruzioni s.r.I., per dedurne - in ragione del ruolo centrale riconosciutogli, in quanto soggetto " da cui promanava la consistenza patrimoniale alla base dell'operatività tanto della società poi fallita, quanto della coeva Pavimentale Costruzioni s.r.l." - che la massima parte del prezzo di cessione non pagato alla fallita era finito nelle mani anche del ricorrente. E tanto anche in ragione di "segnali di persistente ingerenza nell'amministrazione della società unipersonale di cui era unico socio ( come dimostrano le vicende del contratto di affitto degli immobili dell'azienda)". Senza obliterare il dato di fatto che trattavasi di "rnicrosocietà", nella quale lo stesso ER TA prestava la sua attività lavorativa. Dunque, del tutto ragionevolmente, la Corte di appello ha tratto da tali indici fattuali il convincimento che ER TA fosse non solo il socio unico, ma il vero dominus della fallita, giungendo ad affermare che risulta "inverosimile che quelli fosse all'oscuro degli atti di dismissione dei cespiti patrimoniali della società stessa quand'anche formalmente compiuti dal fratello MI GI"e che "proprio la posizione rivestita dall'imputato all'interno della società un/personale poi fallita impone di escludere che la condotta di collocamento presso terzi di quei beni senza l'afflusso del prezzo corrispondente nelle casse sociali siano avvenute senza il consenso dello stesso" ( pg. 14). Il tutto confortato dai riscontri provenienti dagli estratti conto bancari, che danno conto di ingenti movimentazioni di danaro in favore proprio del TA ER che, almeno in parte, non hanno trovato una ragionevole causale coerente con le dinamiche e con le necessità aziendali. 2.2.1. Sotto tale ultimo profilo, in replica alla deduzione difensiva incentrata sull'onere probatorio, ci si richiama all'accreditato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinché il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali, la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425). La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari (Rv. 248425 cit. ; (Rv. 201517 secondo cui (Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517). 2.2.2. Allo stesso modo, la sentenza è allineata all'orientamento che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano. ), essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). L'art 223 della legge fallimentare, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce non già all'aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della società, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'Obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe infatti irrazionale e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall'obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Rv. 105115). E' stato altresì chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore dì diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273). Ora, che ER TA si sia costantemente ingerito nella gestione della società sembra emergere con tutta evidenza dei comportamenti specificamente enucleati dalla sentenza impugnata che, dunque, non presta il fianco alle censure difensive, avendo compiutamente assolto all'onere motivazionale che sorregge la attribuzione ad ER TA della amministrazione di fatto della società fallita. 2.3. Del tutto generico' il terzo motivo, che, nel pretendere l'esclusione dagli importi della distrazione le somme necessarie per il sostentamento, omette di fornire una indicazione di dettaglio: la deduzione resta confinata nel perimetro della petizione di principio, privando il motivo della necessaria specificità, come richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen.. 3. Anche il ricorso nell'interesse di MI GI TA - che attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio, dolendosi della gravosità del pena, ritenuta troppo elevata - risulta infondato. 3.1. Al di là della considerazione che l'imputato ha già beneficiato, da parte del Giudice di appello, di una rimodulazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, si osserva che, nell'operare il calcolo, la Corte di appello ha considerato, quale pena base, una entità ( tre anni) di poco superiore alla pena minima edittale ( tre anni), e che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il Giudice a quo ha dato conto delle ragioni di tale discostamento, dando rilievo alla pluralità ed eterogeneità delle condotte fraudolente poste in essere. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., dovendo ricordarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Il motivo finisce, dunque, per impingere, nel merito della decisione della Corte di appello, e tanto non è consentito dinanzi al Giudice di legittimità. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 14 luglio 2023 rIl Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso per rinammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. L'avvocato ACQUAROLI MATTEO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. L'avvocato PARIS IGNAZIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38751 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 14/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato MI GI TA e ER TA colpevoli, nelle rispettive qualità, il primo di A.U. dal 12/11/2010 al 27/05/2013, da tale ultima data liquidatore fino al 5/11/2013, poi amministratore di fatto fino al fallimento;
ER TA quale amministratore di fatto e socio unico fino al 04/12/2013, della società PAVIMENTAL. M.A., s.r.l. dichiarata fallita in data 13/02/2014, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per distrazione e dissipazione ( capo A), e bancarotta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili ( capo B), nonché, il solo TA MI GI, anche dei reati fiscali contestati sub C) e D), per omesso versamento delle somme dovute all'Erario per debiti tributari e previdenziali, e per omessa presentazione delle dichiarazioni II.DD. e I.V.A., nei confronti del quale escludeva la recidiva, condannandoli alle pene rispettivamente ritenute di giustizia - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TA MI GI in merito al delitto sub C), per intervenuta prescrizione, e, concesse le circostanze attenuanti a entrambi gli imputati, equivalenti alla aggravante di cui all'art. 219 dei più fatti di bancarotta, ha rideterminato la pena principale e la durata delle sanzioni accessorie fallimentari, revocando l'interdizione perpetua nei confronti di TA MI GI. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, entrambi gli imputati. 3. Il ricorso di ER TA è affidato, per il tramite dell'avvocato Ignazio Paris, a tre motivi, che denunciano erronea applicazione della legge e vizi della motivazione sotto i seguenti profili: 3.1. in relazione alla previsione di cui all'art. 147 L.F. sostenendosi che il ricorrente non potesse fallire, quale socio unico di una ditta individuale. 3.2. con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto che gli è stata attribuita in sentenza, laddove la società era amministrata formalmente dal fratello che ha ammesso ogni responsabilità e comunque non sono stati individuati atti di gestione o di cogestione, a carico del ricorrente, che era socio e lavoratore dipendente della società. 3.3. con l'ultimo motivo ci si duole della mancata individuazione, ai sensi dell'art. 46 L.F., dei beni occorrenti per il mantenimento dell'imprenditore e della sua famiglia, da escludersi dal fallimento. 4. Il ricorso di MI GI TA, affidato all'avvocato Matteo Acquaroli, denuncia illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, asseritamente eccessivamente gravoso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati. 1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i fratelli TA, nelle rispettive qualità, avevano compiuto una serie di distrazioni di somme, per lo più in loro favore, per oltre 700.000 euro, e dissipato numerosi veicoli aziendali, per un valore di circa 150.000 euro, corrispondente / I. al valore di cessione dei beni ( riscosso solo in minima parte) in favore di altra azienda costituita dai ricorrenti, e amministrata da ER TA, avente la stessa sede della fallita. Gli indebiti prelievi risultavano dagli estratti conto bancari, mentre la integrale mancanza della documentazione contabile non consentiva di verificare la destinazione impressa a tali somme. Osservava, infatti, la Corte di appello che, anche a volere dare credito alla consulenza di parte, che aveva ricostruito le somme utilizzate per pagare i dipendenti e gli stessi due imputati, residuava un importo ingiustificato di oltre 140.000 euro, per somme prelevate in assegni bancari e circolari. 2.Ricorso ER TA. 2.1. Il primo motivo è infondato. La società fallita è, infatti, una società di capitali, in cui vale la regola della responsabilità limitata del socio;
di qui la irrilevanza dell'art. 147 I. fall. che ha riguardo alle sole società di persone. Come è noto, l'istituto della S.r.l. unipersonale o con socio unico, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo numero 88/1993, attuativo della XXII direttiva del Consiglio CEE numero 89/667 ( previsione successivamente estesa, con la riforma del diritto societario del 2003, anche alla Società per Azioni, con la riformulazione dell'articolo 2328 del codice civile) consente di costituire una società a responsabilità limitata per atto unilaterale: la S.r.l. unipersonale è, dunque, una società di capitali a responsabilità limitata formata da un socio unico, che, di fatto, è l'intestatario di tutte le quote in ragione della proprietà o di un diritto di pegno o usufrutto sulle stesse. Salvo eccezioni, la S.r.l. unipersonale è soggetta alle stesse regole previste per la S.r.l. pluripersonale: al socio unico di S.r.l. o S.p.A. unipersonali è garantita la responsabilità limitata al patrimonio personale, fermo restando eventuali responsabilità derivanti dalla sua condotta di amministratore della medesima società. Tale tipo di S.r.L., infatti, può avere anche la figura di uno o più amministratori, che possono anche corrispondere al socio unico. Nel caso di specie, non emergono elementi, né sono stati rappresentati dal difensore, che consentano di ravvisare una responsabilità illimitata del ricorrente, e, comunque, risulta inconferente, per quanto detto, il richiamo all'art. 147 L.F. 2.2. Il secondo motivo, in quanto mira a contestare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, attinge il merito della valutazione probatoria, che non può essere censurata dinanzi al Giudice di legittimità in assenza di evidenti vizi logici che ne intacchino la tenuta argomentativa. In ogni caso, si osserva che la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito ( pg. 12 ss) le vicende societarie, dalla costituzione fino al fallimento, e descritto come si fossero intersecate le vicende - ritenute artificiose - di diverse società facenti capo ai fratelli TA, aventi tutte il medesimo oggetto sociale, e ha posto in luce il ruolo centrale di A.U. del ricorrente nella parallela società Pavimentai Costruzioni s.r.I., per dedurne - in ragione del ruolo centrale riconosciutogli, in quanto soggetto " da cui promanava la consistenza patrimoniale alla base dell'operatività tanto della società poi fallita, quanto della coeva Pavimentale Costruzioni s.r.l." - che la massima parte del prezzo di cessione non pagato alla fallita era finito nelle mani anche del ricorrente. E tanto anche in ragione di "segnali di persistente ingerenza nell'amministrazione della società unipersonale di cui era unico socio ( come dimostrano le vicende del contratto di affitto degli immobili dell'azienda)". Senza obliterare il dato di fatto che trattavasi di "rnicrosocietà", nella quale lo stesso ER TA prestava la sua attività lavorativa. Dunque, del tutto ragionevolmente, la Corte di appello ha tratto da tali indici fattuali il convincimento che ER TA fosse non solo il socio unico, ma il vero dominus della fallita, giungendo ad affermare che risulta "inverosimile che quelli fosse all'oscuro degli atti di dismissione dei cespiti patrimoniali della società stessa quand'anche formalmente compiuti dal fratello MI GI"e che "proprio la posizione rivestita dall'imputato all'interno della società un/personale poi fallita impone di escludere che la condotta di collocamento presso terzi di quei beni senza l'afflusso del prezzo corrispondente nelle casse sociali siano avvenute senza il consenso dello stesso" ( pg. 14). Il tutto confortato dai riscontri provenienti dagli estratti conto bancari, che danno conto di ingenti movimentazioni di danaro in favore proprio del TA ER che, almeno in parte, non hanno trovato una ragionevole causale coerente con le dinamiche e con le necessità aziendali. 2.2.1. Sotto tale ultimo profilo, in replica alla deduzione difensiva incentrata sull'onere probatorio, ci si richiama all'accreditato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinché il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali, la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425). La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari (Rv. 248425 cit. ; (Rv. 201517 secondo cui (Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517). 2.2.2. Allo stesso modo, la sentenza è allineata all'orientamento che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano. ), essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). L'art 223 della legge fallimentare, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce non già all'aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della società, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'Obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe infatti irrazionale e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall'obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Rv. 105115). E' stato altresì chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore dì diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273). Ora, che ER TA si sia costantemente ingerito nella gestione della società sembra emergere con tutta evidenza dei comportamenti specificamente enucleati dalla sentenza impugnata che, dunque, non presta il fianco alle censure difensive, avendo compiutamente assolto all'onere motivazionale che sorregge la attribuzione ad ER TA della amministrazione di fatto della società fallita. 2.3. Del tutto generico' il terzo motivo, che, nel pretendere l'esclusione dagli importi della distrazione le somme necessarie per il sostentamento, omette di fornire una indicazione di dettaglio: la deduzione resta confinata nel perimetro della petizione di principio, privando il motivo della necessaria specificità, come richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen.. 3. Anche il ricorso nell'interesse di MI GI TA - che attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio, dolendosi della gravosità del pena, ritenuta troppo elevata - risulta infondato. 3.1. Al di là della considerazione che l'imputato ha già beneficiato, da parte del Giudice di appello, di una rimodulazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, si osserva che, nell'operare il calcolo, la Corte di appello ha considerato, quale pena base, una entità ( tre anni) di poco superiore alla pena minima edittale ( tre anni), e che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il Giudice a quo ha dato conto delle ragioni di tale discostamento, dando rilievo alla pluralità ed eterogeneità delle condotte fraudolente poste in essere. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., dovendo ricordarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Il motivo finisce, dunque, per impingere, nel merito della decisione della Corte di appello, e tanto non è consentito dinanzi al Giudice di legittimità. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 14 luglio 2023 rIl Consigliere estensore