Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
Il delitto di detenzione abusiva d'arma è configurabile anche in relazione alla custodia dell'arma in luogo diverso da quello della dimora abituale dell'agente, in quanto ai fini della sussistenza del reato rileva il potere di fatto sull'arma stessa esercitabile in maniera autonoma e indipendente (Fattispecie relativa a detenzione abusiva d'arma contestata in riferimento a un periodo nel quale l'imputato era ristretto in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2010, n. 19505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19505 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 16/04/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 566
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 6202/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO FR N. IL 25/12/1965;
avverso l'ordinanza n. 1999/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 16/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Volpe che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Tricoli.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione EA FR avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 21 dicembre 2009 con la quale è stata confermata l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip il 19 novembre 2009 in relazione alla contestazione di illecita detenzione di una arma comune da sparo, condotta posta in essere tra la fine del 2005 e gli inizi del 2006, con lo scopo di agevolare l'attività della associazione mafiosa Cosa Nostra.
Nell'ambito delle indagini concernenti le famiglie mafiose che avevano costituito l'anello di collegamento con AN Bernardo, nell'ultimo periodo della sua latitanza, si era pervenuti alla individuazione, tra gli altri, di EA oltre che dei coindagati OM e Lo SO, tratti in arresto a gennaio 2005 per partecipazione alla detta associazione mafiosa e per una serie di estorsioni: reati in ordine ai quali erano poi intervenute le condanne in primo e secondo grado. Nel corso della attività intercettativa realizzata nei successivi mesi di dicembre 2005 e primi mesi del 2006 nei confronti di soggetti di versi dal ricorrente ma raggiunti dalla medesima accusa in concorso, si era appreso che tali soggetti erano alla ricerca dei luoghi nei quali erano state in precedenza nascoste numerose armi, sia di tipo comune che da guerra. Talune delle conversazioni in parola avevano fatto emergere indizi anche sulla riferibilità di una di tali armi a tale "FR", soggetto che il Tribunale riteneva identificabile nell'odierno ricorrente, capo della famiglia di Bagheria.
Deduce:
la violazione dell'art. 273 c.p.p. e della legge sulle armi. Infatti difettava la serietà degli indizi circa la compromissione del EA nella vicenda de qua: nel periodo in cui furono eseguite le intercettazioni egli si trovava in carcere e, d'altra parte, il soggetto implicato secondo il tenore delle intercettazioni rispondeva al solo nome di battesimo di "FR" senza che altri elementi consentissero di identificare l'FR in questione nell'odierno ricorrente.
La conversazione captata il 19 gennaio 2006, nella quale veniva fatto il nome di "FR" non lasciava nemmeno trasparire comportamenti aventi connotazione mafiosa.
Ad avviso della difesa, poi, scendendo nella analisi delle singole conversazioni, poteva anche rilevarsi che quella del febbraio 2006 presentava un contenuto equivoco, sembrando che l'interlocutore parlasse della pistola in questione come sua "personale". La configurazione del reato, d'altra parte, non avrebbe potuto trovare conferma neppure se intesa come destinazione dell'arma - materialmente detenuta da altri - ad essere usata dal EA. Invero la giurisprudenza configura la detenzione soltanto in presenza di una relazione stabile del soggetto con la cosa, relazione resa impossibile nella specie dallo stato di detenzione del ricorrente, il quale, se, invece, fosse chiamato a rispondere sotto il residuale profilo della consapevolezza della disponibilità dell'arma da parte della famiglia mafiosa, avrebbe diritto a vedere rilevato che per tale fatto egli ha già subito condanna ex art. 416 bis c.p.. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È manifestamente infondato, invero, il motivo col quale si deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sulla avvenuta identificazione del ricorrente nell'"FR" di cui alle intercettazioni.
È vero invece e risulta in maniera chiara dalla ordinanza impugnata che il Tribunale ha affrontato lo specifico argomento e, in base ad un ragionamento che allo stato appare del tutto logico e plausibile, è giunto alla conclusione che le emergenze consentivano di accreditare tale ipotesi accusatoria. Tali emergenze sono state analiticamente indicate e consistono, secondo il ragionamento del Tribunale che sul punto non è minimamente attaccato nel ricorso, da una serie di conversazioni elencate nella ordinanza di custodia cautelare a partire da pag. 76, tutte indicative del fatto che AN SI, quando ha inteso fare riferimento ad EA FR - peraltro soggetto di spicco in quanto posto al vertice della famiglia di Bagheria, come rimasto anche accertato nel processo a suo carico - lo ha sempre indicato utilizzando soltanto il suo nome di battesimo.
Circa il motivo di ricorso col quale si sottopongono a questa Corte i testi delle conversazioni intercettate, è poi da osservare che possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Rv. 237994).
Nel caso di specie, invece, ciò che viene sollecitato alla Cassazione è un nuovo ed autonomo giudizio sul senso delle conversazioni captate, conversazioni delle quali non risulta ne' viene prospettato che siano state travisate ma soltanto interpretate in modo non corretto dal giudice del merito.
Un simile giudizio non è però consentito alla Cassazione, dovendosi essa arrestare di fronte ad una valutazione che risulti logica e coerente, effettuata dal Tribunale in ordine al materiale indiziario a sua disposizione.
I giudici hanno invero valorizzato le frasi che appaiono captate in maniera più chiara nel loro costrutto logico e sintattico ed in particolare quella nella quale il AN SI raccontava di avere "comprato direttamente per FR" una pistola nuova, di averla cioè "comprata e poi detenuta insieme ad FR", in un passato recente, seguito poi da eventi che ne avevano determinato l'occultamento da parte di alcuni sodali e la enorme difficoltà per il successivo recupero.
Ogni ulteriore doglianza che riguardi la possibilità di una diversa "lettura" delle stesse e di altre frasi intercettate non potrà che essere affrontata nelle competenti sedi del merito, essendo, la presente disamina, circoscritta alla verifica della plausibilità della conclusione raggiunta, allo stato degli atti, dal giudice della impugnazione cautelare.
Irrilevante è d'altra parte la circostanza che la detenzione dell'arma sia contestata in riferimento ad un periodo nel quale il ricorrente sarebbe ristretto in carcere.
La giurisprudenza che richiede, per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo, una relazione stabile del soggetto con la cosa (Rv. 240287), intende con tale principio escludere la nozione di "detenzione" quando manca un minimo di permanenza nel rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto. Il ragionamento in questione è, cioè, finalizzato ad escludere gli estremi della predetta condotta delittuosa nell'ipotesi in cui il soggetto abbia avuto il possesso dell'arma soltanto precario e per i pochi istanti intercorsi tra la sua ricezione ed il suo trasferimento ad altra persona, ma non anche per sostenere che il custodire un'arma in un luogo diverso da quello ove abitualmente si dimora sia incompatibile con la configurazione del reato stesso, poiché ciò che rileva ai fini della detenzione è il potere di fatto sulla cosa che sia esercitabile in maniera autonoma ed indipendente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010