Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 24643
CASS
Sentenza 18 maggio 2005

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L'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev'essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della pena e di contestuale conferma dell'esecutività del titolo, avendo rilevato che l'impugnazione dichiarata tardiva era stata proposta dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione, che segna l'inizio della fase esecutiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 24643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24643
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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