Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
L'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev'essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della pena e di contestuale conferma dell'esecutività del titolo, avendo rilevato che l'impugnazione dichiarata tardiva era stata proposta dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione, che segna l'inizio della fase esecutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 24643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24643 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/05/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2064
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029186/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PA LO N. IL 27/05/1983;
avverso ORDINANZA del 14/06/2004 GIP TRIBUNALE di TRANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. F. M. Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14.6.2004 il g.i.p. del Tribunale di Trani rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della pena, emesso dal pubblico ministero in data 1.12.2003 nei confronti di AP NG, condannato con sentenza emessa al g.i.p. del Tribunale di Trani del 19.6.2003, confermando la esecutività del provvedimento impugnato con la richiesta di incidente di esecuzione avanzata dal difensore di AP.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di AP, il quale lamenta: a) violazione di legge e, in particolare, degli artt. 588, 591 nella parte in cui disconosce che, in presenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino all'esito del giudizio in ordine alla stessa, potendo l'inammissibilità dell'impugnazione essere dichiarata soltanto dal giudice dell'impugnazione stessa;
b) manifesta illogicità della motivazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'interpretazione dell'art. 648 c.p.p. nel caso di impugnazione dichiarata tardiva e in pendenza di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della stessa. In base ad un'interpretazione letterale della disposizione in esame, si dovrebbe affermare che, al di fuori delle ipotesi di revisione, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione;
invece, in presenza di impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizzerebbe soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiari l'inammissibilità (Sez. 6^, 8.11.2002, n. 37738, riv. 222850). Il problema parrebbe avere una soluzione nel disposto dell'art. 648 c.p.p. e nella giurisprudenza che, in tema di cosa giudicata, ha affermato, in base alla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2, e 591, comma 2, c,p,p, che la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Una conclusione del genere deve essere rimeditata alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost). Infatti, a volere accettare il principio nella sua assolutezza, basterebbe proporre un'impugnazione anche a distanza di anni e palesemente tardiva e pretestuosa per paralizzare il processo di esecuzione e far rivivere il processo di cognizione sino alla sentenza definitiva sulla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione. Tale conclusione, palesemente irrazionale, impone di trovare correttivi al principio, ricorrendo all'interpretazione sistematica.
L'art. 648 c.p.p. deve essere letto organicamente alla luce dell'art. 670 c.p.p.. Dal coordinamento delle due disposizioni si evince che l'impugnazione dinanzi al giudice della cognizione è possibile fino a quando si è ancora nella fase del processo di cognizione.
Nell'ipotesi, invece, in cui il processo si trovi nella fase esecutiva, non è più consentita l'impugnazione diretta avverso il provvedimento di cognizione e occorre far capo al giudice dell'esecuzione, al quale solo compete accertare se il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo.
Non essendo previsto un atto giurisdizionale autonomo che dichiari l'irrevocabilità del provvedimento di cognizione (l'attestazione di cancelleria non ha alcun effetto ne' dichiarativo ne' tanto meno costitutivo a tal fine), l'accertamento dell'irrevocabilità - o, il che è lo stesso, della formazione del titolo esecutivo -compete al giudice dell'esecuzione.
Pertanto si può ritenere che l'art. 648 c.p.p. è applicabile esclusivamente nei casi in cui non vi è stata impugnazione o l'impugnazione è stata proposta prima che iniziasse la fase dell'esecuzione.
Al contrario, una volta iniziata la fase esecutiva, l'impugnazione non può essere presentata al giudice della cognizione, ma deve essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, in quanto la controversia verte sull'esistenza e sull'esecutività del provvedimento.
Nel caso in esame, l'ordine di esecuzione - che segna l'inizio della fase esecutiva - è successivo alla proposizione dell'impugnazione dichiarata tardiva.
Pertanto, quando è stata proposta l'impugnazione, la fase esecutiva non era ancora iniziata.
Non è pertinente la considerazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la sentenza era divenuta irrevocabile. Come in precedenza accennato, infatti, l'irrevocabilità non dipende dall'attestazione di cancelleria, ma è un effetto giuridico, che si verifica automaticamente, quando si realizzano le condizioni indicate nell'art. 648 c.p.p.. Ne consegue che, prima dell'emanazione dell'ordine di esecuzione, l'unico rimedio esperibile è costituito dall'impugnazione dinanzi al giudice della cognizione.
Alla luce di queste considerazioni, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio degli atti per nuovo esame al g.i.p. del Tribunale di Trani.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al g.i.p. del Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2005