Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO CIno - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAZIONE MONTE MARIO 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1254/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/10/01 - R.G.N. 913/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 14/10/03 dal Consigliere Dott. CIno VIGOLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE ANTONIO, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di rigettare il ricorso per mancanza dei motivi di cui all'art. 360 cpc, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ricorre con unico motivo, illustrato con memoria, la sig.ra CI ED nei confronti dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro per la cassazione della sentenza in data 4/17 ottobre 2001, con la quale la Corte di appello di Lecce, ha confermato la sentenza dei Tribunale, appellata dalla stessa ED, in punto di decorrenza dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta dal primo giudice dal 1 luglio 1998.
Resistono le due Amministrazioni con controricorso. La ricorrente, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 1 della legge n. 18 del 1980 e 508 del 1988, sostiene che, indipendentemente dalla eventuale permanenza di una residua capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la sentenza impugnata avrebbe dovuto avere riguardo alla incapacità di deambulare o di compiere gli atti ordinali della vita (da valutarsi anche in relazione all'evoluzione storica in ordine al minimo di vita di relazione che deve essere assicurato al soggetto). A tale proposito, i giudici di merito avrebbero inadeguatamente valutato le risultanze di causa e non avrebbero considerato la grave ipoacusia dalla quale l'assistita sarebbe stata affetta sin dai 1996.
Il ricorso è manifestamente infondato per mancanza dei motivi, quali previsti dall'art. 360 c.p.c.. Infatti, da un lato, si sollecita una diversa valutazione delle risultanze di fatto, già adeguatamente (e senza violazione di principi logici o giuridici) valutate dal giudice di merito, cui tale valutazione è in via esclusiva demandata;
d'altro lato, la necessità di un accompagnatore o di assistenza continua è correlata dalla legge (artt. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 1 legge 21 novembre 1988, n. 5) non ad una incompatibilità allo svolgimento di attività lavorativa, ma al (diverso) accertamento di una inabilità totale e la circostanza che l'assistibile fosse affetta dalla dedotta grave ipoacusia sin dal 1996, non avrebbe necessariamente comportato, sul piano logico giuridico e della scienza medica, sia pure in concorso con altre patologie, la conseguenza (del che la ED non ha dato ragione adeguata) che già in tale epoca la ricorrente fosse nelle condizioni di legge per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Il concetto "socio-giuridico" degli atti quotidiani della vita, prospettato dalla ricorrente come ricomprendente anche le attività della vita sociale e di relazione non trova riscontro nelle norme invocate.
Pertanto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., il ricorso deve essere rigettato con sentenza.
Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 e 3 del di 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004