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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14213 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EI DO nato in (ALBANIA) il 17/09/1986 avverso l'ordinanza del 19/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di Genova svolta la relazione dal Consigliere Gabriella AP;
sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come da memoria già depositata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14213 Anno 2026 Presidente: DI VO EMANUELE Relatore: AP AB Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice procedente aveva, a sua volta, rigettato un’istanza presentata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. nell’interesse di DO IM, intesa a ottenere la sostituzione della misura infra-muraria (cui egli era sottoposto per più reati in materia di stupefacenti) con quella domiciliare presso l’abitazione della sorella in Parma, per affievolimento delle esigenze cautelari. Nel rigettare l’istanza, il giudice procedente, con provvedimento del 18 luglio 2025, aveva valorizzato la gravità dei fatti, il breve periodo di cautela sofferto, la mancanza di elementi positivamente valutabili, nulla avendo offerto le dichiarazioni dell’imputato quanto al quadro probatorio preesistente. Il 23 settembre 2025, il IM era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, esclusa l’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. citato quanto ai capi 34) e 35), con le circostanze attenuanti generiche, giudicate in termini di equivalenza sull’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, stesso d.P.R., assorbiti i reati di cui ai capi 38), 39) e 40) e con il vincolo della continuazione tra le restanti fattispecie, considerata più grave quella di cui al capo 46) [relativa alla consegna di un chilogrammo circa di cocaina a terzi in data 04/03/2021, in concorso con altri]. La difesa, con il gravame cautelare, aveva contestato l’omessa valutazione dei requisiti della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, rispetto al dato temporale e l’omessa considerazione della adeguatezza di altre misure, anche cumulativamente applicate, a salvaguardare le esigenze cautelari, sottolineando il ruolo dell’imputato nella vicenda, svoltasi in breve lasso di tempo e il suo comportamento processuale (avendo il IM ammesso gli addebiti) ed extraprocessuale (avendo lo stesso elargito una donazione ad associazione di promozione sociale). Il Tribunale, nel rigettare il gravame, ha ritenuto immutato il quadro cautelare, a fronte di una condanna a otto anni di reclusione, valorizzando la capacità criminale dell’imputato, inizialmente sottrattosi alla cattura, il che fonderebbe il giudizio di attualità dell’esigenza di scongiurarne un pericolo di fuga che la presenza della sorella in Italia non arginerebbe, considerata l’assenza di legami in Italia, diversi da quelli con gli ambienti dello spaccio;
inoltre, il IM non aveva svelato tutti i suoi contatti, cosicché neppure potrebbe sottovalutarsi la perdurante esistenza di legami criminali. Infine, quanto all’adeguatezza della misura, la stessa è stata agganciata alla pericolosità dell’imputato, risultato nella disponibilità di più armi con relativo munizionamento [capi 50), 51) e 53), per i quali il GIP aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di altra autorità giudiziaria]. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo, ha dedotto omessa motivazione in ordine ai requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari: la difesa ha censurato la decisione di rigetto da 3 parte del primo giudice, il cui tenore ha riportato in ricorso, stigmatizzandone la mera apparenza, opponendo che il IM aveva già trascorso un anno in carcere, manifestato resipiscenza e affrancamento dal crimine, avendo ammesso gli addebiti ed elargito una donazione a un’associazione di promozione sociale, non avendo posto in essere ulteriori condotte criminose successivamente al febbraio 2021. Con il secondo motivo, ha rilevato l’omessa motivazione in ordine alla idoneità di altre misure a contenere le esigenze cautelari: il ruolo del IM nella vicenda è stato temporalmente circoscritto, egli avendo spiegato il motivo per il quale si era avvicinato al contesto criminoso e, nell’istanza ex art. 299, cod. proc. pen., erano stati evidenziati gli elementi di novità sopravvenuti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con atto datato 02 marzo 2026, il difensore Avv. Antonio Buondonno ha dichiarato di rinunciare alla trattazione con partecipazione del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile siccome privo dei requisiti richiesti per la formulazione dei vizi denunciati. Invero, il diritto vivente ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01). Nella specie, le censure sono state formulate avverso la decisione di rigetto dell’istanza, piuttosto che avverso il provvedimento in questa sede denunciato, rispetto al quale difetta, nell’impugnazione, ogni necessario confronto con le ragioni del decisum. Questo, peraltro, è del tutto coerente con i principi in materia: il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154, del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769 – 01; Sez. 5, n. 4 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 – 01; n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476 – 01). Quanto all’adeguatezza, poi, il ricorso non si è confrontato con il ragionamento articolato dal Tribunale quanto alla pericolosità dell’imputato, desunta dall’emersa disponibilità di più armi con relativo munizionamento, dalla quale quel giudice ha inferito la permanenza di rapporti non svelati con ambienti criminali, considerata altresì la reiterabilità del reato per il quale è ristretto anche mediante semplice intermediazione. Trattasi, invero, di un’esplicita valutazione – non formulata in maniera apodittica – delle ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni misura basata sull’affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/03/2026 La Consigliera est. Il Presidente AB AP EMANUELE DI VO
sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come da memoria già depositata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14213 Anno 2026 Presidente: DI VO EMANUELE Relatore: AP AB Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice procedente aveva, a sua volta, rigettato un’istanza presentata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. nell’interesse di DO IM, intesa a ottenere la sostituzione della misura infra-muraria (cui egli era sottoposto per più reati in materia di stupefacenti) con quella domiciliare presso l’abitazione della sorella in Parma, per affievolimento delle esigenze cautelari. Nel rigettare l’istanza, il giudice procedente, con provvedimento del 18 luglio 2025, aveva valorizzato la gravità dei fatti, il breve periodo di cautela sofferto, la mancanza di elementi positivamente valutabili, nulla avendo offerto le dichiarazioni dell’imputato quanto al quadro probatorio preesistente. Il 23 settembre 2025, il IM era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, esclusa l’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. citato quanto ai capi 34) e 35), con le circostanze attenuanti generiche, giudicate in termini di equivalenza sull’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, stesso d.P.R., assorbiti i reati di cui ai capi 38), 39) e 40) e con il vincolo della continuazione tra le restanti fattispecie, considerata più grave quella di cui al capo 46) [relativa alla consegna di un chilogrammo circa di cocaina a terzi in data 04/03/2021, in concorso con altri]. La difesa, con il gravame cautelare, aveva contestato l’omessa valutazione dei requisiti della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, rispetto al dato temporale e l’omessa considerazione della adeguatezza di altre misure, anche cumulativamente applicate, a salvaguardare le esigenze cautelari, sottolineando il ruolo dell’imputato nella vicenda, svoltasi in breve lasso di tempo e il suo comportamento processuale (avendo il IM ammesso gli addebiti) ed extraprocessuale (avendo lo stesso elargito una donazione ad associazione di promozione sociale). Il Tribunale, nel rigettare il gravame, ha ritenuto immutato il quadro cautelare, a fronte di una condanna a otto anni di reclusione, valorizzando la capacità criminale dell’imputato, inizialmente sottrattosi alla cattura, il che fonderebbe il giudizio di attualità dell’esigenza di scongiurarne un pericolo di fuga che la presenza della sorella in Italia non arginerebbe, considerata l’assenza di legami in Italia, diversi da quelli con gli ambienti dello spaccio;
inoltre, il IM non aveva svelato tutti i suoi contatti, cosicché neppure potrebbe sottovalutarsi la perdurante esistenza di legami criminali. Infine, quanto all’adeguatezza della misura, la stessa è stata agganciata alla pericolosità dell’imputato, risultato nella disponibilità di più armi con relativo munizionamento [capi 50), 51) e 53), per i quali il GIP aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di altra autorità giudiziaria]. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo, ha dedotto omessa motivazione in ordine ai requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari: la difesa ha censurato la decisione di rigetto da 3 parte del primo giudice, il cui tenore ha riportato in ricorso, stigmatizzandone la mera apparenza, opponendo che il IM aveva già trascorso un anno in carcere, manifestato resipiscenza e affrancamento dal crimine, avendo ammesso gli addebiti ed elargito una donazione a un’associazione di promozione sociale, non avendo posto in essere ulteriori condotte criminose successivamente al febbraio 2021. Con il secondo motivo, ha rilevato l’omessa motivazione in ordine alla idoneità di altre misure a contenere le esigenze cautelari: il ruolo del IM nella vicenda è stato temporalmente circoscritto, egli avendo spiegato il motivo per il quale si era avvicinato al contesto criminoso e, nell’istanza ex art. 299, cod. proc. pen., erano stati evidenziati gli elementi di novità sopravvenuti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con atto datato 02 marzo 2026, il difensore Avv. Antonio Buondonno ha dichiarato di rinunciare alla trattazione con partecipazione del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile siccome privo dei requisiti richiesti per la formulazione dei vizi denunciati. Invero, il diritto vivente ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01). Nella specie, le censure sono state formulate avverso la decisione di rigetto dell’istanza, piuttosto che avverso il provvedimento in questa sede denunciato, rispetto al quale difetta, nell’impugnazione, ogni necessario confronto con le ragioni del decisum. Questo, peraltro, è del tutto coerente con i principi in materia: il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154, del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769 – 01; Sez. 5, n. 4 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 – 01; n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476 – 01). Quanto all’adeguatezza, poi, il ricorso non si è confrontato con il ragionamento articolato dal Tribunale quanto alla pericolosità dell’imputato, desunta dall’emersa disponibilità di più armi con relativo munizionamento, dalla quale quel giudice ha inferito la permanenza di rapporti non svelati con ambienti criminali, considerata altresì la reiterabilità del reato per il quale è ristretto anche mediante semplice intermediazione. Trattasi, invero, di un’esplicita valutazione – non formulata in maniera apodittica – delle ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni misura basata sull’affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/03/2026 La Consigliera est. Il Presidente AB AP EMANUELE DI VO