Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio per i non abbienti, le spese anticipate dallo Stato devono essere recuperate nei confronti del soccombente, a norma dell'art. 17 della legge 30 luglio 1990 n. 217, anche se si tratta dello stesso soggetto ammesso al beneficio. Infatti la funzione dell'anticipazione delle spese da parte dello Stato, nell'ambito della c.d."prenotazione a debito", è effettuata in vista di un successivo recupero in quanto la finalità della legge è quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa - costituzionalmente garantito - anche al non abbiente, ma non di accollarsi definitivamente le spese dovute da colui che poi risulti soccombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dai sigg.ri Magistrati Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 26/01/1999
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere rel. SENTENZA
Dott. Francesco Providenti Consigliere N.410
Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N.4120/98
In camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CE OB n. 3\9\1970 Teana
contro l'ordinanza 6\11\1997 del Pretore di Asti quale giudice dell'esecuzione;
udita la relazione del Cons. dott. Malinconico e lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
osserva in
FATTO E DIRITTO
Il pretore di Asti, all'esito del procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt. 695 e 666 commi 3-4 c.p.p., rigettava l'opposizione proposta, come incidente di esecuzione, da ES RT avverso l'atto di precetto, emesso dalla cancelleria della pretura, col quale, a seguito della sentenza di condanna, gli si intimava di pagare le spese anticipate per l'ammissione al gratuito patrocinio, compresi i compensi liquidati al difensore ai sensi dell'art. 12 della L. 30\7\1990 n. 217. Col ricorso per cassazione si deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 L. 30\7\1990 n. 217 e 3 D.M. 3\11\1990 n.327 e si assume che dal complesso di tali norme deriva che nel caso di specie le spese non possono essere ripetute;
che la conclusione è confortata dall'ultima parte dell'art. 11 L. cit. il quale subordina espressamente il diritto al recupero delle somme, corrisposte in favore del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, alla modifica o perdita di efficacia del provvedimento di ammissione al beneficio.
La doglianza non ha fondamento. Il caso di revoca o modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato è cosa diversa dal recupero delle spese anticipate dallo stato, che non incide sul provvedimento di ammissione, all'esito del procedimento ed in caso di condanna dell'imputato. La soluzione del problema va desunta dal coordinamento organico delle norme della legge n. 217 cit. con la funzione dello stato nell'anticipazione delle spese nell'ambito del sistema della c.d. "prenotazione a debito". Correttamente il pretore ha desunto la disciplina degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e la conclusione adottata dall'art. 4 L. cit. che si armonizza con i detti principi relativi alla "prenotazione a debito", nel senso che lo stato "anticipa" le spese ed annota a debito gli onorari dovuti: il che sta a significare, se il termine debito ha un valore, che l'annotazione è fatta in vista, comunque, del recupero: recupero disciplinato poi dall'art. 17 stessa legge, in esecuzione del quale è stato emanato il D.M. 3/11/1990 n. 327 il cui art. 3 prevede che "il recupero delle somme prenotate a debito ai sensi del recedente art. 1, nei casi in cui sia previsto, ha luogo nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti a campione penale e civile". E la riserva nei casi in cui sia previsto, non implica una previsione ad hoc, caso per caso, ma fa riferimento alla normativa generale in ordine alla ripetizione delle spese, nella quale va riguardato anche l'art. 199 disp. att. c.p.p. L'interpretazione data dal pretore è corretta perché si armonizza con le finalità dell'intervento dello Stato, che è quella di rendere intanto possibile l'esercizio del diritto di difesa (costituzionalmente garantito) anche al non abbiente, ma non di accollarsi definitivamente le spese dovute da colui che poi risulti soccombente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in cancelleria il 8 marzo 1999