Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 410
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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In tema di gratuito patrocinio per i non abbienti, le spese anticipate dallo Stato devono essere recuperate nei confronti del soccombente, a norma dell'art. 17 della legge 30 luglio 1990 n. 217, anche se si tratta dello stesso soggetto ammesso al beneficio. Infatti la funzione dell'anticipazione delle spese da parte dello Stato, nell'ambito della c.d."prenotazione a debito", è effettuata in vista di un successivo recupero in quanto la finalità della legge è quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa - costituzionalmente garantito - anche al non abbiente, ma non di accollarsi definitivamente le spese dovute da colui che poi risulti soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 410
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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