CA
Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2024, n. 6690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6690 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies ss. c.p.c. e 26
D.Lgs. n. 150/2011, iscritto al n. 3128 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Prof. Gianluca Sicchiero del foro di Venezia
RECLAMANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Paparatti P.IVA_1
RECLAMATO
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
r.g. n. 3128/2023 1 Per il reclamante)
“In accoglimento dei motivi tutti di reclamo, previa declaratoria di nullità della decisione impugnata in ragione: della nullità delle delibere assunte dal C.N.D. intimato con abuso dei poteri d'ufficio e conflitto di interessi, dell'incompetenza del consiglio dove il notaio non è iscritto a chiedere l'esibizione degli estratti repertoriali di un intero semestre, della composizione della commissione, dell'assenza di dolo o colpa in capo al dr. della violazione della lett. b) dell'art. 147 l.n., dell'abnormità della Pt_1
motivazione della sanzione, assolversi il dr. dalla incolpazione Parte_1
disciplinare ascritta;
in subordine sostituire la sanzione pecuniaria inflitta con
l'avvertimento.
Dichiararsi l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza del reclamo incidentale del
Consiglio intimato.
Spese di lite rifuse”.
Per il reclamato)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accertata e dichiarata l'inammissibilità, la nullità, e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di cui sopra e delle domande ex adverso formulate, rigettare il reclamo promosso dal TAo avverso la decisione della Parte_1
depositata il 09 maggio 2023 in esito al procedimento disciplinare n. Controparte_2
198/2023 e per l'effetto, in parziale revisione della citata motivazione e decisione e in virtù del reclamo incidentale avanzato dal Consiglio, accertare e dichiarare che la condotta del TAo costituisce manifesta violazione anche dell'art. Parte_1
147 primo comma, lett. a) della Legge Notarile con riferimento agli artt. 21, primo comma, e 22 del vigente codice deontologico, con ogni conseguente correlata sanzione come proposta con la richiesta di avvio del procedimento disciplinare. Con vittoria di spettanze professionali, spese generali, Cass Avv e IVA di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 3128/2023 2 1. Il giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la decisione della del Organizzazione_1
09.05.2023, resa all'esito del procedimento disciplinare n. 198/2023, con la quale
è stata comminata al TAo Dott. la sanzione pecuniaria di Parte_1
Euro 12.000,00, previa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 144 Legge Notarile, per la violazione dell'art. 147 comma primo Legge Notarile in relazione agli artt. 21 primo comma e 22 primo comma lett. a) e b) Codice
Deontologico per la mancata trasmissione della documentazione richiesta
(copia degli estratti repertoriali relativi all'attività svolta dal 06.10.2021 al Contr 15.04.2022) dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti (d'ora in poi, ) di nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza in merito all'attività CP_1 CP_1
professionale svolta nell'ufficio secondario di detto TAo insistente nel territorio di sua competenza.
2. Il TAo ha proposto reclamo per i seguenti motivi.
Primo motivo - nullità delle delibere di richiesta degli atti e di avvio del procedimento disciplinare, perché adottate con il voto favorevole di
Consiglieri in conflitto di interesse (la delibera del 20.04.2022 con il voto dei
TA , la seconda del Persona_1 Persona_2 Persona_3
29.11.2022 con il voto dei TA e ), in Persona_2 Persona_3
quanto soccombenti in un giudizio amministrativo da loro promosso del quale era stato parte come controinteressato l'odierno ricorrente.
Secondo motivo – incompetenza del CND di e che ha CP_1 CP_1
richiesto la trasmissione di copia di tutti gli estratti repertoriali, compresi quelli relativi ad atti stipulati nel Distretto di Roma, nonostante il ricorrente fosse iscritto alla data della richiesta al CND di Roma e Velletri.
Terzo motivo - illegittima composizione della Commissione di disciplina, per avervi preso parte il TAo , nonostante la stessa fosse Persona_4
iscritta al CND di e che aveva promosso l'azione disciplinare. CP_1 CP_1
Quarto motivo – assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, per avere il Contr TAo sempre mostrato la volontà di collaborare con il , pur non Pt_1
avendo il Consiglio mai comunicato le motivazioni della richiesta e pur essendo la richiesta, estesa temporalmente sino all'aprile 2022, esorbitante rispetto ai r.g. n. 3128/2023 3 limiti fissati nella delibera del 20/04/2022 (che autorizzava la richiesta di trasmissione di copia degli estratti repertoriali del solo anno 2021).
Quinto motivo – violazione dell'art. 147 lett. b) Legge Notarile, riferendosi detta prescrizione alla violazione non occasionale delle norme deontologiche, mentre nel caso di specie si è al cospetto di una sola violazione.
Sesto motivo – irragionevolezza della sanzione inflitta per l'assenza del ricorrente all'udienza dinanzi alla CO.RE.DI., per avere la Commissione determinato la sanzione tenendo conto, tra l'altro, dell'assenza del TAo all'udienza, peraltro dovuta ad un incolpevole infortunio informatico. Pt_1
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al PG, che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo, e al CND di e che in data 12.02.2024 si è costituito, CP_1 CP_1
richiedendo il rigetto del reclamo e, in via incidentale, di integrare e correggere la motivazione della decisione della accertando e dichiarando che la CP_2
condotta del TAo violava anche l'art. 147 lett. a) Legge Notarile in Pt_1
relazione agli artt. 21 primo comma e 22 Codice Deontologico ed applicando la sanzione proposta al momento del promuovimento dell'azione disciplinare
(mesi tre di sospensione dall'esercizio della professione).
3. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, occorre rilevare che questa materia è oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, che è estesa al sindacato sugli atti che costituiscono il presupposto dell'irrogazione della sanzione, e dunque anche sugli atti assunti dal Consiglio notarile e comunque dagli organi agenti nell'espletamento delle loro funzioni ispettive che sono espressione del potere di vigilanza funzionale all'esercizio del potere disciplinare (v. Cass. 20054/2013,
Cass. 12732/2015). Si verte, infatti, in campo disciplinare sempre e comunque in tema di diritti soggettivi, la cui tutela è affidata al giudice ordinario e, come hanno chiarito anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
13617/2012), l'iniziativa disciplinare a carico di un notaio non costituisce un momento esterno al relativo procedimento ma fa parte di esso ed è disciplinata dalla Legge Notarile (legge n. 89/1913, come modificata dal D.L.vo n. 249/2006), sicché, ai fini della giurisdizione non può essere distinta dal contesto in cui è inserita.
r.g. n. 3128/2023 4 Da ciò consegue l'inconferenza dell'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal CND in merito alla non riproponibilità in questa sede giurisdizionale dei vizi degli atti anteriori al procedimento svoltosi dinanzi alla
CO.RE.DI. perché non dedotti nel procedimento disciplinare.
4. Assume rilievo pregiudiziale lo scrutinio del secondo motivo di reclamo, avendo il TAo contestato la competenza del CND di e Pt_1 CP_1 CP_1
di richiedergli la trasmissione degli estratti di repertorio sia in ragione delle previsioni contenute negli artt. 93 e 93bis Legge Notarile sia con riferimento all'estensione della richiesta alla totalità degli estratti repertoriali, compresi dunque anche quelli relativi ad atti stipulati nella sede principale.
L'eccezione non è sicuramente fondata relativamente alla questione fattuale del limite oggettivo della richiesta, giacché la delimitazione di quest'ultima discende dal contenuto della delibera assunta dal CND il 20.04.2022, ove si fa per l'appunto esplicito riferimento ad “un generale controllo in merito all'attività professionale dei TA svolta in uffici secondari nel territorio dei Distretti Notarili riuniti di e (cfr. doc. 3). CP_1 CP_1
In merito invece al dato normativo, la Corte osserva che:
- l'art. 127 Legge Notarile attribuisce la competenza a vigilare sull'attività dei notai al Ministero della Giustizia, ai Consigli notarili distrettuali, all'Amministrazione degli archivi notarili e al PM del luogo in cui il notaio ha la propria sede;
- l'art. 93 Legge Notarile riconosce al Consiglio del Distretto un potere di vigilanza sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, sulla condotta dei notai “iscritti presso il medesimo” e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- l'art. 93bis Legge Notarile, che è norma di riferimento in relazione alla questione di competenza sollevata dal reclamante, statuisce che: “Il
Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal
Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio,
r.g. n. 3128/2023 5 possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale (…)”.
Nel contempo, benché l'art. 26 Legge Notarile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 124/2017, consenta al TAo l'apertura di un ufficio secondario “in qualunque comune della regione, ovvero in tutto il distretto della corte
d'appello, quale tale distretto comprenda più regioni”, facoltà della quale si è avvalso nel caso di specie il TAo reclamante, non è dato rinvenire nel sistema normativo che regolamenta l'attività notarile alcuna norma che attribuisca al
Consiglio del Distretto ove è ubicato l'ufficio secondario di esercitare i poteri istruttori e investigativi, riconosciuti dall'art. 93bis Legge Notarile, come visto, al solo Consiglio del Distretto di iscrizione.
Né tale lacuna normativa può, ad avviso della Corte, essere colmata nella fattispecie in esame per via interpretativa, come in maniera suggestiva ha indicato la decisione impugnata, secondo la quale le modifiche dell'art. 153
Legge Notarile ad opera del DL n. 1/2012 conv. in legge 27/2012, in forza delle quali è legittimato a promuovere l'azione disciplinare anche il Consiglio del locus commissi delicti oltre al Consiglio del Distretto presso il quale il notaio è iscritto, e l'inscindibile nesso di funzionalità tra potere istruttorio e potere disciplinare, essendo il primo funzionalmente connesso al secondo, imporrebbero di includere tra gli organi titolari del potere investigativo, legittimati in quanto tali a formulare richieste di acquisizione di atti e di documenti, anche il Consiglio del Distretto Notarile del luogo della commissione dell'illecito.
La propugnata interpretazione adeguatrice dell'art. 93bis Legge Notarile non è confacente al caso in esame, nel quale l'illecito, l'inottemperanza alla richiesta di trasmissione degli estratti repertoriali, sussiste solo se sussiste il potere istruttorio esercitato dal Consiglio del Distretto notarile diverso da quello di appartenenza. Potere che, tuttavia, come detto, non ha alcun fondamento normativo. L'opzione ermeneutica adottata dalla CP_2
appare invero praticabile in casi del tutto diversi, quale ad esempio un'omessa o irregolare fatturazione riscontrata nell'ufficio secondario del notaio.
r.g. n. 3128/2023 6 Del resto, come ha acutamente osservato parte reclamante, gli stessi
Principi che si assumono essere stati violati dalla condotta Parte_2
omissiva di cui si discute enunciano dei doveri di collaborazione del notaio nei confronti del Consiglio distrettuale di appartenenza: l'art. 21, secondo il quale
“il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo
e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria”, e l'art. 22, a norma del quale “salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto: a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al
Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l'osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;
b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale”.
L'interpretazione del sistema normativo e regolamentare che disciplina l'esercizio del potere istruttorio da parte dei Consigli Notarili Distrettuali fornita dalla CO.RE.DI. si risolve peraltro in un'interpretazione estensiva in malam partem, che in materia di sanzioni disciplinari non è consentita.
L'accoglimento del secondo motivo di reclamo, che conduce all'annullamento della decisione della del 09.05.2023, ha Controparte_2
carattere assorbente rispetto agli altri motivi articolati dal reclamante e al reclamo incidentale proposto dal Distrettuale Notarile reclamato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In totale accoglimento del reclamo, annulla la decisione della
Amministrativa di Disciplina (CO.RE.DI.) del del Org_1 Org_1 CP_2
09.05.2023, resa all'esito del procedimento disciplinare n. 198/2023;
r.g. n. 3128/2023 7 2) Condanna parte reclamata al pagamento in favore del reclamante delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma dell'08.10.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 3128/2023 8