Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 254 8/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 11099/9| Consigliere Cron. 5219 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere- Rep. Ud.13/12/00Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L_ FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA PETITTA CAROLINA, elettivamente VIA TELEGONO 6, presso lo studio dell'avvocato VANI, CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'avvocato COSENZA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato avverso la sentenza n. 3063/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/02/98 R.G.N. 45331/94; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5403 udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo -1- D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Generale Dott. Alberto CINQUE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per 1 11099/98 • Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità il Tribunale di Roma ha rigettato in parte l'appello proposto da EL TI avverso la sentenza 21 marzo 1994 del Pretore di Cassino ed ha affermato, per la parte che qui ancora interessa, che gli interessi moratori sulle somme riconosciute a favore della TI a titolo di indennità di accompagnamento non sono dovuti, poiché il diritto alla prestazione è insorto in epoca (1.1.1994) successiva non solo alla proposizione della domanda amministrativa, ma anche alla proposizione della domanda giudiziale (21.9.1992). Secondo il Tribunale, infatti, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 - secondo D-Ag cui le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore insorgono dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa in quanto l'operatività di detta norma - presuppone che il diritto alla prestazione sia già maturato al presentazione della predetta domanda momento della amministrativa. Nelle ipotesi in cui il diritto alla prestazione è maturato nel corso del giudizio, ha soggiunto il Tribunale, non è possibile configurare un atto di costituzione in mora del debitore, in quanto solo con la pronuncia della sentenza di condanna sorge per il Ministero l'obbligo di adempiere la prestazione ed è configurabile una "mora debendi", mentre prima di tale momento nessun comportamento colpevole può essere addebitato al convenuto. 2 Avverso questa sentenza l'assistita ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente sostiene che nella specie sussistono le condizioni legali di responsabilità del Ministero per il ritardo nell'adempimento in quanto, per dell'Interno dell'art. 149 disp. att. c.p.c., effetto del disposto applicabile anche in materia di indennità di accompagnamento, gli interessi moratori decorrono dalla data di maturazione delle singole rate anche quando le condizioni di esistenza del diritto intervengono nel corso del giudizio, ovvero nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda D-Ag giudiziale. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili prevista dalla legge 11 febbraio 1980 18, n. vengono ad esistenza nel corso del giudizio nell'ambito dell'accertamento - consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. gli dellainteressi e la rivalutazione spettanti al creditore prestazione decorrono dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento, atteso che in tale ipotesi non è necessaria una nuova domanda amministrativa che l'ente erogatore debba assumere ad oggetto delle sue determinazioni e non si giustificherebbe quindi la concessione al predetto ente dello "spatium deliberandi" di 120 giorni ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (cfr. Cass. n. 7974 del 1998, Cass. n. 5050 del 1998, Cass. n. 9434 del 1997, Cass. n. 11534 del 1995). A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone le argomentate motivazioni. A questi principi non si è invece attenuto il Tribunale, avendo quel giudice negato all'assistita gli interessi moratori sui ratei arretrati della prestazione, ancorché fosse stato accertato che le condizioni di sussistenza del diritto fossero insorte dal 1.1.1994, e quindi in corso di giudizio. Nella specie, infatti, all'assistita spettano certamente gli interessi moratori sui ratei arretrati della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del diritto. Per le considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ritiene di decidere nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c. e per l'effetto condanna il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli interessi sui ratei arretrati didell'indennità : a decorrere dal 1 febbraio 1994. Sussistono accompagnamento giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
'La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno alla degli interessi sui ratei dell'indennità di corresponsione a decorrere dal 1 febbraio 1994. Compensa le accompagnamento spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 м. Амишле Il Cons. estensore Il Presidente должать Окротім Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I oggi, 21 FEB. 2001 D A 0 , S 3 1 S 3 O . A L 5 T T L IL LABORATORE R , . O DI CANCELLERIA A A R N ' S L I E L 3 D P E S 7 - D A I T 8 I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G E A A , G D O E O E T R L T T T I S N I A R E I L G S D E L E R E O D