Articolo 25 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 24Articolo 26
Versione
7 febbraio 1948
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Versione
21 agosto 1993
Art. 25. ((Per l'esercizio del diritto di voto)) e per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilita' per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilita'.
I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto.
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
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