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Sentenza 29 settembre 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2023, n. 39548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39548 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IZ RO nato a [...] il [...] IZ PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore I difensori non sono presenti. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39548 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 3 ottobre 2022, la Corte di appello di TA ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con cui RI AN e RI IU erano stati ritenuti responsabili dei reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del reato di detenzione illecita di un'arma comune da sparo e di munizionamento vario. 2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando i seguenti motivi di doglianza. Per RI AN. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Il collegio di appello ha pronunciato sentenza all'udienza del 3 ottobre 2022 in assenza dell'imputato, detenuto nel carcere di TA, sebbene questi avesse richiesto di essere tradotto per quella udienza, avanzando la richiesta per il tramite dell'Ufficio matricola il 26/9/2022. La Corte di appello rigettava la richiesta ritenendola intempestiva. Dal verbale dell'udienza, svoltasi nella forma del contraddittorio cartolare, si evince che il detenuto non è stato tradotto per assistere al giudizio e neppure viene dato atto a verbale della sua partecipazione a distanza. Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di appello non è necessaria la richiesta del difensore di trattazione orale ove l'imputato abbia personalmente espresso la volontà di comparire in udienza. L'art. 23 bis I. 176/20, espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede che, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le udienze di appello si svolgano in camera di consiglio senza la partecipazione del P.M. e dei difensori, salvo che le parti private o il P.M. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La giurisprudenza di legittimità ritiene senz'altro preferibile l'orientamento che valuta sufficiente la volontà espressa dall'imputato detenuto. Tale orientamento ha registrato l'avallo delle Sezioni Unite, che, con riferimento al giudizio di appello, hanno affermato che il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente al giudizio camerale non possa essere sottoposto a limitazioni di forma. La mancata traduzione all'udienza camerale di appello dell'imputato che abbia tempestivamente espresso la volontà di comparire in qualsiasi modo, determina, dunque, la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836). In considerazione del carattere eccezionale e derogatorio della disciplina emergenziale rispetto alle ordinarie regole di svolgimento del processo penale e delle conseguenti limitazioni che essa introduce in tema di partecipazione dell'imputato in udienza, essa deve essere interpretata in termini restrittivi per non pregiudicare il diritto dell'interessato a presenziare all'udienza, specie in caso di imputato detenuto. Pertanto, sebbene non risulti che il difensore non abbia eccepito prima della udienza la mancata traduzione dell'imputato o l'attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza integra una nullità assoluta allorchè la richiesta di presenziare sia pervenuta in tempo utile per assicurare i necessari collegamenti audiovisivi. 2.1 Analoghe ragioni di doglianza sono state espresse nel secondo motivo di ricorso presentato da RI IU. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto celebrare in presenza l'udienza, avendo il coimputato manifestato immediatamente la volontà di comparire all'atto della notifica del decreto di citazione. Nel primo motivo di ricorso, RI IU lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di RI IU, Avv. Marco Rocca, ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al comune motivo attinente alla mancata partecipazione degli imputati all'udienza innanzi alla Corte di appello si osserva quanto segue. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto tardiva la richiesta dell'imputato RI AN di presenziale all'udienza. La disciplina emergenziale (dl. 9 novembre 2020, n.149 e successive modificazioni), che ha introdotto il rito cartolare in appello, all'art. 23, comma 4, aveva così stabilito:"La richiesta di discussione orale è formulata 3 per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". Il Decreto legge citato non è stato convertito in legge, ma è stato abrogato dall'art. 1 I. 176/20, che ha convertito in legge il d.l. 137/20 il quale, all'art. 23-bis ha replicato il contenuto dell'art. 23 I. 149/20. Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite è inconferente perché non si riferisce all'applicazione della disciplina emergenziale. Il termine di 15 giorni dalla celebrazione dell'udienza è definito perentorio anche per l'imputato. La richiesta avanzata dall'imputato detenuto RI AN in data 26/9/2022 è da reputarsi dunque tardiva rispetto alla data dell'udienza fissata per il 3 ottobre 2022. Anche il coimputato RI IU si duole della mancata celebrazione dell'udienza in presenza. E' d'uopo aggiungere, oltre a quanto già detto in precedenza, che il predetto non aveva avanzato richiesta in tal senso. 5. Il primo motivo di ricorso avanzato da RI IU è del pari inammissibile: la Corte di appello ha ampiamente argomentato in ordine alla decisione di negare le attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali annoverati dall'imputato. La motivazione è rispondente ai criteri più volte ribaditi in sede di legittimità in base ai quali il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così ex rnultis Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento 4 delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore I difensori non sono presenti. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39548 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 3 ottobre 2022, la Corte di appello di TA ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con cui RI AN e RI IU erano stati ritenuti responsabili dei reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del reato di detenzione illecita di un'arma comune da sparo e di munizionamento vario. 2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando i seguenti motivi di doglianza. Per RI AN. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Il collegio di appello ha pronunciato sentenza all'udienza del 3 ottobre 2022 in assenza dell'imputato, detenuto nel carcere di TA, sebbene questi avesse richiesto di essere tradotto per quella udienza, avanzando la richiesta per il tramite dell'Ufficio matricola il 26/9/2022. La Corte di appello rigettava la richiesta ritenendola intempestiva. Dal verbale dell'udienza, svoltasi nella forma del contraddittorio cartolare, si evince che il detenuto non è stato tradotto per assistere al giudizio e neppure viene dato atto a verbale della sua partecipazione a distanza. Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di appello non è necessaria la richiesta del difensore di trattazione orale ove l'imputato abbia personalmente espresso la volontà di comparire in udienza. L'art. 23 bis I. 176/20, espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede che, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le udienze di appello si svolgano in camera di consiglio senza la partecipazione del P.M. e dei difensori, salvo che le parti private o il P.M. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La giurisprudenza di legittimità ritiene senz'altro preferibile l'orientamento che valuta sufficiente la volontà espressa dall'imputato detenuto. Tale orientamento ha registrato l'avallo delle Sezioni Unite, che, con riferimento al giudizio di appello, hanno affermato che il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente al giudizio camerale non possa essere sottoposto a limitazioni di forma. La mancata traduzione all'udienza camerale di appello dell'imputato che abbia tempestivamente espresso la volontà di comparire in qualsiasi modo, determina, dunque, la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836). In considerazione del carattere eccezionale e derogatorio della disciplina emergenziale rispetto alle ordinarie regole di svolgimento del processo penale e delle conseguenti limitazioni che essa introduce in tema di partecipazione dell'imputato in udienza, essa deve essere interpretata in termini restrittivi per non pregiudicare il diritto dell'interessato a presenziare all'udienza, specie in caso di imputato detenuto. Pertanto, sebbene non risulti che il difensore non abbia eccepito prima della udienza la mancata traduzione dell'imputato o l'attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza integra una nullità assoluta allorchè la richiesta di presenziare sia pervenuta in tempo utile per assicurare i necessari collegamenti audiovisivi. 2.1 Analoghe ragioni di doglianza sono state espresse nel secondo motivo di ricorso presentato da RI IU. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto celebrare in presenza l'udienza, avendo il coimputato manifestato immediatamente la volontà di comparire all'atto della notifica del decreto di citazione. Nel primo motivo di ricorso, RI IU lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di RI IU, Avv. Marco Rocca, ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al comune motivo attinente alla mancata partecipazione degli imputati all'udienza innanzi alla Corte di appello si osserva quanto segue. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto tardiva la richiesta dell'imputato RI AN di presenziale all'udienza. La disciplina emergenziale (dl. 9 novembre 2020, n.149 e successive modificazioni), che ha introdotto il rito cartolare in appello, all'art. 23, comma 4, aveva così stabilito:"La richiesta di discussione orale è formulata 3 per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". Il Decreto legge citato non è stato convertito in legge, ma è stato abrogato dall'art. 1 I. 176/20, che ha convertito in legge il d.l. 137/20 il quale, all'art. 23-bis ha replicato il contenuto dell'art. 23 I. 149/20. Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite è inconferente perché non si riferisce all'applicazione della disciplina emergenziale. Il termine di 15 giorni dalla celebrazione dell'udienza è definito perentorio anche per l'imputato. La richiesta avanzata dall'imputato detenuto RI AN in data 26/9/2022 è da reputarsi dunque tardiva rispetto alla data dell'udienza fissata per il 3 ottobre 2022. Anche il coimputato RI IU si duole della mancata celebrazione dell'udienza in presenza. E' d'uopo aggiungere, oltre a quanto già detto in precedenza, che il predetto non aveva avanzato richiesta in tal senso. 5. Il primo motivo di ricorso avanzato da RI IU è del pari inammissibile: la Corte di appello ha ampiamente argomentato in ordine alla decisione di negare le attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali annoverati dall'imputato. La motivazione è rispondente ai criteri più volte ribaditi in sede di legittimità in base ai quali il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così ex rnultis Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento 4 delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 luglio 2023.