Articolo 18 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
Articolo 17Articolo 19
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19 aprile 2001
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25 novembre 2014
Art. 18. Ragione sociale (( 1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a." )) 2. Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.
Entrata in vigore il 25 novembre 2014
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