Art. 16. (( 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e' composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.
2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale ))
2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale ))