Articolo 16 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 15Articolo 17
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16 febbraio 2001
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15 marzo 2013
Art. 16. (( 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e' composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.
2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale ))
Entrata in vigore il 15 marzo 2013
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