Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8294 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
0829 4 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL SSAZIONE RTE SUPREMA Oggetto ) E 4 C 7 3 A . SEZIONE PRIMA CIVILE P N O I , L 1 D L 9 O 9 E B 1 - S E 1 I 1 E - D a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N 1 U O I 2 I . Z G L A E 9 R 3 T N S I E I - Presidente R.G.N. 14217/00 Dott. Angelo GRIECO G 6 E S I 4 R ( A T D - Consigliere Cron. 22752 R E A T Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO N E S E - Consigliere - Rep. Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 22/01/02 Dott. Vittorio RAGONESI SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA VIA RANALDO ROSA, elettivamente ARTALE 6, presso l'avvocato DONATO ΤΟΜΑ, TO rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ADEO OSTILLIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AP TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8/00 del Giudice di pace di GINOSA, emessa il 06/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 22/01/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio 169 -1- RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marco PIVETTI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 02/11/99, IT SA conveniva dinanzi al Giudice di pace di Ginosa, AN Rosa, per sentirla condannare al pagamento della somma di £ 125.700, di cui £ 15.000 per visura catastale e £ 110.700 quale anticipazione dell'attore per spese condominiali a favore del condominio Regina di Ginosa Marina a seguito di procedura esecutiva mobiliare promossa da un altro condomino in danno del SA. Il giudice di pace di Ginosa accoglieva la domanda attrice, condannando la AN al pagamento della somma di £ 125.700 oltre accessori, La ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, deduce la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire e di tutti gli atti conseguenti espletati in giudizio, ivi compresa la sentenza impugnata. Il controricorrente non si è costituito. All'udienza pubblica del 22.01.02 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. L'atto di citazione è nullo, ai sensi dell'art. 164 cpc., in quanto non ha rispettato il termine per comparire fissato dagli artt. 163 bis e 318 secondo comma c.p.c. Infatti, tra la data di notifica - 2/11/1999 - e la data di comparizione indicata nell'atto di citazione - 1/12/1999 - sono intercorsi 28 giorni liberi al posto dei 30 giorni minimi previsti dalle richiamate norme. RS.14.217/60 La nullità della citazione ha determinato la invalida instaurazione del rapporto processuale e la nullità dell'intero giudizio e, quindi anche, della sentenza impugnata. Quest'ultima, quindi, in accoglimento del ricorso, va cassata senza rinvio con condanna del resistente alle spese del giudizio liquidate in 450,00 euro per onorari.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna fur overand alle spese liquidate in euro 450,00. Roma 22.01.02 corbes Il Cons.est. Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANC ERE Andrea Blanchi Deposi olivia 7.GIU 2002 لات IL CANCELLERE