Articolo 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133
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Art. 10. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena d'approvvigionamento che in violazione all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o trasferimento anche parziale, dell'attivita' del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la responsabilita' della liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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