Art. 2.
I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le lire 1,500 e meta' di quelli fra le lire 1,500 e le 2,500 a favore dei commessi di carriera dei banchi del lotto (reggenti, gerenti, collettori e commessi); gli altri per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.
Per potere concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:
due anni, se l'aggio del banco non supera le lire 1,000;
cinque anni, se l'aggio del banco non supera le lire 1,500;
dieci anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2,000;
quindici anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2,500.
A parita' di titoli saranno preferiti i piu' anziani.
Parimenti, per poter concorrere a banchi di maggiore reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le lire 1,500.
Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi si intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.