Articolo 15 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
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29 dicembre 1990
Art. 15. (Funzioni del direttore dell'Istituto) 1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalita' culturali del Paese ospitante, ed e' il responsabile delle attivita' culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attivita' e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3.
2. In particolare:
a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonche' dell'articolo 7;
b) predispone annualmente il programma di attivita' e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualita' della cultura italiana nelle sue varie espressioni;
c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunita' italiane;
d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;
e) predispone un rapporto annuale sull'attivita' svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;
f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990