Art. 23. (Abrogazione di disposizioni) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604 , e delle successive modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state gia' avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.
Nota all'art. 23:
- Per il titolo della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.
Nota all'art. 23:
- Per il titolo della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.