Articolo 16 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 15Articolo 17
Versione
29 dicembre 1990
Art. 16. (Personale comandato
o collocamento fuori ruolo) 1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero puo' avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da universita' e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalita' della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.
2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.
Nota all'art. 16:
Per il testo dell' art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 si veda la precedente nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente