Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
L'obbligo di ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le predette disposizioni hanno natura e finalità preventive. (Fattispecie in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2007, n. 22828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22828 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/03/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01016
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZERA Santi - Consigliere - N. 044709/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AL, N. IL 28/11/1943;
avverso SENTENZA del 19/05/2006 TRIBUNALE di NOVARA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. MITTONE Alberto di Torino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 19 maggio 2006 e depositata il 15 giugno 2006 il Tribunale di Novara dichiarava TA RB, responsabile per Trenitalia s.p.a dello stabilimento di Torino, divisione Cargo, per la zona territoriale nord ovest, colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 2, in quanto non aveva adottato idonea segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, finalizzata alla sicurezza antincendio.
Il Tribunale, ritenuto in fatto che all'esito di sopralluoghi eseguiti dai vigili del fuoco di Novara non era stata riscontrata, nell'area gestita dalla RB, l'adozione di adeguata cartellonistica, ne' di impianti di diffusione di segnali acustici o ottici e che questi non si era tempestivamente conformato alle prescrizioni dettate in sede di ispezione, concesse all'imputato le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Proponeva ricorso per Cassazione lo RB chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale (art. 552 c.p.p., lettera c) in relazione all'ordinanza emessa il 12 luglio 2005 e riguardante il capo di imputazione. Deduce lo RB che detto provvedimento, con il quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso il 12 novembre 2004 nei suoi confronti limitatamente a soli tre capi di imputazione e non a quello di cui al presente giudizio, non aveva rispettato il parametro di cui all'art. 552 c.p.p., lettera c, che impone nel decreto di citazione "l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa".
Rileva il ricorrente che il capo di imputazione non deve ridursi alla riproposizione della formula legislativa senza riferimenti alla condotta concreta ascrivibile all'imputato.
L'ordinanza gravata aveva invece ritenuto corretta la contestazione, nonostante che essa fosse generica e si limitasse a far riferimento alla mancata adozione di idonea segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro finalizzata alla sicurezza antincendio.
In ordine al motivo il Collegio rileva che la doglianza è infondata. Come ha precisato questa Corte "in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Cass. pen. sent. 25 febbraio 2004, n. 34289). Nel caso in esame il capo di imputazione, pur se estremamente conciso, deve ritenersi sufficiente, in quanto ha consentito all'imputato di conoscere la violazione che gli veniva contestata e di approntare una specifica difesa che dimostrava la piena consapevolezza del thema decidendum. L'imputato si è infatti difeso nel merito indicando, tra l'altro, come esimente, la circostanza, ritenuta peraltro inadeguata dal primo Giudice, di aver nominato un responsabile per la sicurezza.
Va quindi respinto il primo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, e quindi la nullità della sentenza, per mancata rilevazione delle irregolarità procedurali commesse dagli agenti verbalizzanti nell'applicazione della predetta normativa in relazione alla genericità delle prescrizioni comminate in sede di ispezione e alla notifica delle stesse al legale rappresentante della società.
Per quel che attiene al primo aspetto, deduce il ricorrente, che prima di pronunciare sentenza di condanna per una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro, il Giudice deve accertare la regolarità della procedura amministrativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e segg., e che l'osservanza di tale iter burocratico costituisce una sorta di impropria condizione di procedibilità dell'azione penale.
Soltanto quando il contravventore sia stato messo nella legittima possibilità di adempiere e non abbia adempiuto si può procedere penalmente nei suoi confronti e, ove la messa a norma fosse di difficile attuazione dovrà imporre specifiche misure di sicurezza del D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 20, n.
3. Nel caso in esame, con riguardo alla regolarità della procedura amministrativa, doveva rilevarsi che alcune prescrizioni erano state formulate in modo generico. Nel verbale di ispezione del 15 ottobre 2002 erano infatti indicate delle violazioni alle quali non era seguita una specifica prescrizione, in quanto l'organo accertatore si era limitato a stabilire che tali difformità dovevano essere eliminate, mentre non indicava i segnali omessi che si sarebbero dovuti adottare.
Per quel che attiene al secondo aspetto: notifica della prescrizione al legale rappresentante della società, il ricorrente deduce che la notifica delle prescrizioni dei vigili del fuoco era stata inoltrata soltanto ad esso ricorrente, quale datore di lavoro, ma egli non aveva mai ricoperto la carica di legale rappresentante della società Trenitalia, mentre a tale soggetto, cioè al legale rappresentante, non era pervenuta alcuna comunicazione da parte dei vigili del fuoco. La questione era rilevante alla luce della modifica apportata dal D.Lgs. n. 242 del 1996, alla definizione di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lettera b. La precedente formulazione individuava il datore di lavoro nel soggetto che fosse contemporaneamente titolare del rapporto di lavoro (legale rappresentante) e responsabile dell'impresa o dello stabilimento. La necessaria compresenza dei due requisiti creava una notevole disparità di trattamento tra le imprese di piccole dimensioni e quelle più articolate. Infatti, mentre nelle prime il legale rappresentante coincide con il responsabile dell'impresa, nelle seconde la proliferazione di figure di responsabilità rendeva difficoltosa l'individuazione del datore di lavoro e quindi l'imputazione penale. Conscio di tali problemi il legislatore del 1996 aveva previsto che il datore di lavoro potesse essere, alternativamente, il titolare del rapporto di lavoro o, comunque il soggetto provvisto di poteri decisionali o di spesa che abbia la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, così come definita dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lettera i). Sulla base di tali orientamenti si poteva affermare che nell'ambito di un'impresa erano riscontrabili due figure di datori di lavoro: il legale rappresentante e chi, senza essere tale, riveste una posizione di responsabilità connotata di poteri gestionali e di spesa. Il primo è investito di obblighi propulsivi e il secondo di doveri esecutivi. In quest'ottica si inseriva, secondo il ricorrente, l'obbligo per l'organo accertatore di notificare la prescrizione, non soltanto al contravventore ma anche al legale rappresentante dell'ente, sicché la mancata comunicazione della prescrizione al legale rappresentante rendeva illegittima la procedura amministrativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994. Anche il secondo motivo è infondato.
Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, che ha modificato il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, prevede all'art. 2 lettera b) che "per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".
Considerato che, come ha specificato la sentenza impugnata, l'imputato era responsabile per Trenitalia s.p.a. dello stabilimento di Torino, divisione Cargo, per la zona territoriale Nord Ovest, deve ritenersi destinatario della normativa in oggetto. Per quel che attiene alla regolarità del procedimento il Tribunale ha correttamente motivato in proposito, specificando, alla luce dell'indicata normativa, che era stato rispettato "l'iter amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1994, art. 20, avendo in particolare i Vigili del Fuoco provveduto ad impartire al contravventore, individuato in colui che era responsabile dell'area de qua, un'apposita prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione, scaduto il quale, senza che risultasse adempiuto quanto richiesto (avendo, invece, il medesimo avanzato un'ulteriore istanza di proroga, poi non concessa), appariva giustificato l'avvio del procedimento penale a suo carico.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 2 del citato D.Lgs.. Deduce il ricorrente che la sentenza era censurabile, in quanto il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, art. 2, non pone un automatico obbligo di segnaletica, dovendosi far ricorso alla segnaletica di sicurezza soltanto quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva (art. 2, comma 1).
Non poteva in proposito essere sufficiente il richiamo implicito alla normativa antincendio, e segnatamente all'allegato 4^ del D.M. 10 marzo 1998. Tale normativa aveva riguardo alla situazione che si viene a creare ex post, cioè alle misure di rilevazione di allarme in caso in principio di incendio. L'assenza di finalità preventive era ricavabile, secondo il ricorrente, dal D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 4, comma 1, del laddove si elencano situazioni specifiche riguardanti l'emergenza in itinere.
Il motivo è infondato.
L'allegato 4 del D.M. 10 marzo 1998, avente ad oggetto "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro al numero 4.3. prevede infatti che per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni, come quello in esame, o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo preventivo".
È comunque assorbente il rilievo che, come ha precisato il primo Giudice, "nel verbale ispettivo del 15 ottobre 2002 era espressamente evidenziato, al punto 5), che all'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro non aveva adottato le misure finalizzate a realizzare una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi d'allarme delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato 4 del D.M. 10 marzo 1998". Sussistono quindi gli estremi della violazione, come adeguatamente motivato dal primo Giudice e va quindi respinto anche il terzo motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, anche sotto il profilo motivazionale, in ordine all'elemento soggettivo.
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata aveva errato nel non prendere atto, con le dovute conseguenze processuali, del ruolo del Dott. Mari, esperto in materia e collaboratore dello RB, alle cui indicazioni l'imputato si era attenuto.
Anche il quarto motivo è infondato.
In proposito il giudice di merito ha adeguatamente motivato rilevando che l'imputato non "può invocare, per esimersi da responsabilità, la circostanza della nomina di un responsabile per la prevenzione, atteso che la violazione de quo deve comunque ricadere a carico del datore di lavoro o del preposto".
Tale motivazione è infatti conforme al disposto di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, che ha come destinatari i datori di lavoro i quali vanno individuati, come sopra precisato, con riferimento all'allegato 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998,avente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
Come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. Pen sez. 3^ sent. 4 luglio 2006, n. 28358, Bonora) "diretti ed esclusivi destinatari della normativa antinfortunistica sono i dirigenti e le persone indicate nel D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5, i quali possono trasferire ad altri soggetti, tecnicamente preparati i compiti loro demandati in tema di prevenzione infortuni, in base ad attribuzioni effettivamente delegate e volontariamente assunte", con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. " Tuttavia", come ha ancora ritenuto questa Corte, "il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive". (Cass. Sez. 4^ sent. 19 giugno 2006, n. 38425, Piccialli).
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha provato di aver conferito valida delega a soggetto esperto che si era assunto specifica responsabilità in ordine alle norme antinfortunistiche, va respinto anche il quarto motivo di impugnazione.
Consegue al rigetto del ricorso l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2007