Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA COP ESU REMA035 15/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZ ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 12691/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.7252 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 23/01/01 COLETTI ConsigliereDott. Gabriella ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
FI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ROTONDO MA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONIO LUCIANO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 97/98 del Tribunale di BOLOGNA, 351 -1- demontata al 30-3-48 emessa il 18/02/98) R.G.N. 5783/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 12694/98 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che la domanda della parte privata, diretta ad ottenere prestazione assistenziale connessa alla propria condizione di minorazione civile, è stata correttamente proposta nei confronti del Ministero dell'Interno, quale soggetto tenuto all'erogazione della prestazione stessa, sebbene la pretesa implicasse contestazione della sussistenza del requisito sanitario, negato dalla competente commissione medica. Ha osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n.156 Freel del 20 maggio 1996, ha caducato l'art. 3, ultimo comma, del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698 (recante il regolamento previsto dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 per l'attuazione dei principi dettati da quest'ultima norma in tema di riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo), nella parte in cui affida alle regioni la legittimazione passiva nelle controversie concernenti gli accertamenti sanitari compiuti, nella suddetta materia, dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali. Ne ha tratto la conseguenza che, almeno nei casi, come quello di specie, in cui vengano in discussione le valutazioni tecniche compiuti da questi organi del Servizio 3 sanitario, il principio della distinzione del procedimento di accertamento medico da quello per la concessione delle provvidenze, pur recepito dalla citata legge n.537 del 1993, può bensì operare in sede amministrativa, ma non ai fini della domanda giudiziale, che resta proponibile, unicamente e direttamente, nei confronti del Ministero dell'Interno, quale Amministrazione obbligata all'erogazione delle provvidenze in contestazione. ha Avverso questa sentenza il Ministero dell'Interno proposto ricorso per cassazione in un unico motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Jeep Il ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993 n.537 e 3, comma 5, e comma 1, del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698- insiste 6, nell'assunto del difetto della propria legittimazione passiva, osservando in particolare che: - la sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1996 non compromette il principio che ispira sia l'art. 11 della legge 23 dicembre 1993 n.537 sia la correlativa normativa subprimaria di cui al decreto presidenziale 21 settembre 1994 н n.698, emesso ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988 n.440- della netta separazione fra procedimenti diretti, rispettivamente, al riconoscimento delle condizioni di minorazione ed alla concessione dei benefici economici;
questa distinzione deve necessariamente tradursi, sul piano giudiziario, in una diversa legittimazione passiva, a seconda l'interessato agisca per contestare gli esiti del che procedimento finalizzato agli accertamenti medici 0 per ottenere le prestazioni rifiutategli nonostante 1'accertata quee sussistenza dei requisiti sanitari;
- tale conclusione trova conferma nel disposto dell'art. 3, comma terzo, della legge 8 agosto 1995 n.335 (recante la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), che, nel delegare il Governo all'emanazione di uno o più decreti contenenti norme rivolte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali d'invalidità ed inabilità, ha ribadito, fra i princìpi e criteri direttivi per il settore dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, quello della seeparazione tra fase dell'accertamento sanitario e fase della concessione dei benefici. Il ricorso non è fondato. 5 La questione che esso propone, se cioè sussista la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande che, sebbene rivolte a conseguire il "bene della vita" costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle conclusioni delle competenti commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari, è stata risolta, dopo un contrasto insorto nella Sezione Lavoro (v. sentt. 14 luglio 1998 n.6894 e 21 aprile 1999 n.3793), dalle Sezioni Unite della S.C. con le sentenze (deliberate in pari data e di identico contenuto) 12 тиц luglio 2000 n. 483 e 3 agosto 2000 n.529, la seconda delle quali è stata (più ampiamente) massimata come segue: "In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento 1.698, contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. comporta che l'interessato, dopo aver inultilmente esperito il procedimento 6 amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato d'invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro 1'accertamento di invalidità e тии successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge delega n.537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Coft..! La regola che se ne ricava si compendia nel riconoscimento della sostanziale ininfluenza, sul piano giudiziario, della diversa competenza amministrativa in punto, rispettivamente, di valutazione della condizione invalidante dell'assistito e di 7 erogazione delle relative provvidenze, dovendosi, in ogni caso, cioè anche quando l'oggetto della controversia si limiti all'accertamento di tale condizione, escludere che la pretesa di quest'ultimo di ottenere i benefici conseguenti al suo stato invalidante possa trovare un legittimato passivo diverso dal soggetto obbligato alla suddetta erogazione. Si tratta, in sostanza, della riaffermazione del principio della normale coincidenza della legittimazione processuale con la titolarità del rapporto in contestazione, onde quella regola è destinata ad operare in modo identico, quale che sia il que amministrativo dell'organo competente radicamento sanitario, si tratti cioè di commissione all'accertamento operante presso 1'U.S.L., come nel caso di specie, 0 di commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. A tale insegnamento reputa il Collegio di doversi uniformare, attesa la funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. e considerate, poi, la persuasività delle ragioni esposte nelle citate sentenze nonché l'assenza di argomentazioni che non trovino adeguata confutazione in tali precedenti o che inducano a plausibile dissenso. 8 Ne consegue il rigetto del ricorso, attesa la proponibilità della domanda di condanna nei confronti del ricorrente all'erogazione della Ministero, quale soggetto obbligato prestazione pretesa dalla parte privata. L'anteriorità del ricorso al formarsi della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sopra richiamata, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Florinds elfinridicelle Vulin. llin' Gun. деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 9 MAR. 2001 oggi, I D , здаче IL CANCELLIERE A O S L S L A 0 O 1 T B , . I SA T 3 D R 3 E 5 'A P A S T L . I S L N N E O G P D 3 O I IM -7 S A N -8 A D E 1 D S E 1 , E I O T A R E N IST E O G S T G E IT G E E L IR R D A L O L E D 0