Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2002, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
IN07188/0 2 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto Resopnsabilità civile SEZIONE TERZA CIVILE da circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23539/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 20129 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rep. 1501 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud.07/12/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 155 SENTENZA 2.0. MAG. 2002per diritti € sul ricorso proposto da: IL ER RI, OL RL, AN elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo LLERIA studio dell'avvocato RITA GRADARA, difesi dall'avvocato GIULIO TATICCHI MATALONI con studio in 20122 MILANO VIA CESARE BATTISTI 19, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
LA FONDIARIA ASS SPA, con sede in Assago, in persona del procuratore Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso 2001 lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che 2122 la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RI AR;
- intimato avverso la sentenza n. 129/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 2/12/98 e depositata il 19/01/99 (R.G. 1258/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 16.4.1992 in Sesto San Giovanni all'incrocio tra via Matteotti con via Rovani l'autovettura guidata dal proprietario RL Gilio- li, con a bordo la moglie MA NN, si scontra- Va con l'autovettura condotta dal proprietario SA MA ed assicurata r.c.a. con la s.p.a. Fondiaria Assicurazioni. Nell'incidente MA NN riportava lesioni personali ed il veicolo di RL LI subiva danni, per cui entrambi con citazione del 31.12.1992 convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Monza, ur 2 q SA MA e la società di assicurazioni predetta per ottenerne la condanna al risarcimento del danno che ciascuno aveva riportato. I convenuti contrastavano le domande, assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro era da attri- buire alla sola condotta di guida di RL LI. Il tribunale adito rigettava le domande e condanna- va gli attori alle spese processuali. Sulla impugnazione dei soccombenti, la corte d'appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19.1.1999, confermava la decisione di primo grado e condannava gli appellanti alle spese del grado a favore della costituita s.p.a. la Fondiaria di Assicurazioni. I giudici di appello ritenevano che l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, sulla scorta del contenuto del rapporto della polizia urbana e della de- posizione dei due testi escussi, circa l'avvenuto at- traversamento dell'incrocio con semaforo per lui rosso da parte di RL LI, costituiva la conclusio- ne della esatta valutazione delle prove a conferma del- la esclusiva responsabilità dello stesso. Consideravano che non poteva avere rilievo in contrario il fatto che i due testi non guardassero in direzione dell'incrocio prima di sentire il rumore dello scontro tra i due vei- coli, non essendo contestabile che proprio a causa del 3 rumore la loro attenzione venne richiamata verso il luogo del sinistro ed essi furono perciò in grado di rendersi conto che il semaforo era a luce rossa. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso RL LI e MA NN sulla base di due mezzi di doglianza, ai quali resiste con
contro
- ricorso la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni. Non ha svolto difese l'intimato SA MA. I ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivi di ricorso denunciando la motivazioneomessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia i ricor- rente assumono che il giudice di merito non avrebbe do- vuto far derivare la circostanza dell'attraversamento dell'incrocio da parte del LI con luce rossa dalla deposizione dei due testi. Infatti costoro non erano stati in gradi di precisare quale fosse il segnale del semaforo al momento in cui il veicolo dell'attore ini- ziava ad impegnare l'incrocio medesimo, essendosi essi rivolti alla strada nel momento successivo dello scon- tro tra le due autovetture;
sicchè - aggiungono i ri- correnti e tanto ribadiscono in memoria - non poteva essere esclusa la presenza di luce gialla o verde nel momento immediatamente precedente nel quale veniva ini- 4 ziato l'attraversamento del crocevia. Il motivo non è fondato, in quanto con esso si pro- spetta una inammissibile censura in fatto, che riflet- te, peraltro, la sola valutazione della prova orale e non coinvolge anche le risultanze derivanti dal rappor- to di polizia, dalle quali pure il giudice di merito ha tratto elementi decisivi a sostegno della ricostruzione del sinistro. La quale - basata com'è sulla convergenza di sicuri elementi di fatto e sulla circostanza, del tutto noto- ria, che, quando anche nell'attimo immediatamente pre- cedente lo scontro la luce al semaforo fosse mutata, essa prima non poteva certamente essere quella che con- 1 pon prospetta, a prima три sentiva l'attraversamento fon poteva certamente essere quella che consentivel fiattraversements 1 non prospetta una conclusione né illogica né contraddittoria, che possa essere censurata ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., denunciano la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2054 cod. civ. ed assumono che, tenuto (secondo cui conto della dichiarazione di esso LI l'autovettura da lui guidata si era avvicinata all'incrocio con semaforo a luce verde, che era mutata S in giallo ad attraversamento iniziato), il giudice di merito avrebbe dovuto considerare sussistente la colpa presunta di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti e, perciò, fondata per quanto di ragione l'azione ri- sarcitoria. Il motivo non è fondato, giacchè nell'accertamento positivo della causa dello scontro ravvisata nel com- portamento di guida esclusivo dello stesso attore, se- condo quanto innanzi evidenziato in tema di infondatez- za della censura di cui al primo motivo1 è rimasta su- NOV 002 perata la presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ. e deve ritenersi escluso ogni obbligo DELLE ENTRATE ROMA 2 sarcimento a carico dei convenuti. Registrato in gater & NOV 7002 4. ene an 17373 dec. 149,77 C. PANT OVE/77 CENT Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato (euro. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legitti- 109T129,11 mità. 4537 20,66 P. T. M. TOT 149,77 La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità. Roma, 7 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE furm вибал Шиди IL ER OF Depositata in Cancelleria Oggi,16/05/02 IL CANCELLORE CT Dott.ssa Maria Aiello