Articolo 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
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Art. 1. Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza ((Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;)) 1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale e' predisposto dal Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto.
Il Governo, ove si discosti dal parere delle Commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e' adottato, ai sensi dell' articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove l'intesa con la Conferenza non intervenga entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente.
2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 e' adottato entro il 31 luglio 1993.
4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante la integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell' articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , in materia di attribuzione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale.
5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalita' previste dai rispettivi statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1993
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