Art. 10.
Tribunale delle societa' con sede all'estero
(( 01. Al comma 1-bis dell' articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano" ((...)) ((9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento)) 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Tribunale delle societa' con sede all'estero
(( 01. Al comma 1-bis dell' articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano" ((...)) ((9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento)) 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.