Articolo 7
Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attivita' sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato.
Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione.
Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sara' coperto dalla legislazione italiana.
Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:
a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui e' cittadino ed e' esente dalla legislazione dello Stato di cui non e' cittadino;
b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, optera' per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato;
c. la persona, che non e' cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro e' soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati e' soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato.
Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione.
Le autorita' competenti dei due Stati, possono concordare nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attivita' sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato.
Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione.
Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sara' coperto dalla legislazione italiana.
Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:
a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui e' cittadino ed e' esente dalla legislazione dello Stato di cui non e' cittadino;
b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, optera' per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato;
c. la persona, che non e' cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro e' soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati e' soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato.
Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione.
Le autorita' competenti dei due Stati, possono concordare nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.