Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1961
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 giugno 1963
Art. 3.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura, indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Entrata in vigore il 18 giugno 1963
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