CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI ST GI nato a [...] il [...] RO GI nato a [...] il [...] DI RN TR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9415 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO GI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli rideterminava la pena alla quale erano stati condannati IG Di CO, ET Di NO, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e d Antonio D'IO, confermando la condanna di AG D'IO e IG PE . 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di IG Di CO lamentando che al coimputato Antonio D'IO erano state concesse le attenuanti generiche in considerazione del comportamento ammissivo e resipiscente, e non a Di CO che aveva reso dichiarazioni pienamente confessorie. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di IG PE. 2.1 II difensore eccepisce l'omessa motivazione in ordine alla rilevanza probatoria degli interrogatori resi dal computato TO AN, la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui assumeva la rilevanza probatoria della fonte accusatoria rappresentata da TO AN senza procedere alla verifica completa delle relative dichiarazioni;
la violazione dell'articolo 416 codice penale relativamente alla qualifica di capo ed organizzatore ed al concorso nei furti. 2.2 II difensore lamenta l'erronea applicazione del concorso di persone in ordine al reato di cui al capo 5 e l'erronea applicazione dell'articolo 116 cod. pen. 2.3 Il difensore eccepisce la la violazione dell'articolo 649 cod. proc. pen. in relazione alla preclusione di un giudizio di merito reso in abbreviato difforme rispetto a quello cautelare senza allegazione di novum probatorio in relazione ai capi 18 19 e 16. 2.4 Relativamente ai capi 18-19 e 16 il difensore chiede l'assoluzione per non aver commesso i fatti: per tali capi il giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto sussistere gravità indiziaria e su di essi si era formato giudicato cautelare che, in assenza di innovazione probatoria, fondava la non colpevolezza;
nel merito, comunque, non vi era prova a carico dell'imputato 3. Propone ricorso il difensore di ET Di NO. 3.1 Il difensore lamenta la violazione dell'articolo 62 comma 3 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e la illogicità della motivazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi di Di CO e Di NO devono essere dichiarati inammissibili, mentre deve essere dichiarata sentenza di non doversi procedere a carico di PE per morte dell'imputato. 2.1 Con riferimento ai ricorsi di Di CO e Di NO (sebbene nella intestazione del motivo i faccia riferimento all'art. 62 n. 4 cod.pen., il motivo fa riferimento in realtà alla mancata concessione delle attenuanti generiche), si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 2. Nei confronti di IG PE i reati devono essere dichiarati estinti per morte dell'imputato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PE IG perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di CO IG e Di NO ET e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9415 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO GI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli rideterminava la pena alla quale erano stati condannati IG Di CO, ET Di NO, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e d Antonio D'IO, confermando la condanna di AG D'IO e IG PE . 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di IG Di CO lamentando che al coimputato Antonio D'IO erano state concesse le attenuanti generiche in considerazione del comportamento ammissivo e resipiscente, e non a Di CO che aveva reso dichiarazioni pienamente confessorie. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di IG PE. 2.1 II difensore eccepisce l'omessa motivazione in ordine alla rilevanza probatoria degli interrogatori resi dal computato TO AN, la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui assumeva la rilevanza probatoria della fonte accusatoria rappresentata da TO AN senza procedere alla verifica completa delle relative dichiarazioni;
la violazione dell'articolo 416 codice penale relativamente alla qualifica di capo ed organizzatore ed al concorso nei furti. 2.2 II difensore lamenta l'erronea applicazione del concorso di persone in ordine al reato di cui al capo 5 e l'erronea applicazione dell'articolo 116 cod. pen. 2.3 Il difensore eccepisce la la violazione dell'articolo 649 cod. proc. pen. in relazione alla preclusione di un giudizio di merito reso in abbreviato difforme rispetto a quello cautelare senza allegazione di novum probatorio in relazione ai capi 18 19 e 16. 2.4 Relativamente ai capi 18-19 e 16 il difensore chiede l'assoluzione per non aver commesso i fatti: per tali capi il giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto sussistere gravità indiziaria e su di essi si era formato giudicato cautelare che, in assenza di innovazione probatoria, fondava la non colpevolezza;
nel merito, comunque, non vi era prova a carico dell'imputato 3. Propone ricorso il difensore di ET Di NO. 3.1 Il difensore lamenta la violazione dell'articolo 62 comma 3 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e la illogicità della motivazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi di Di CO e Di NO devono essere dichiarati inammissibili, mentre deve essere dichiarata sentenza di non doversi procedere a carico di PE per morte dell'imputato. 2.1 Con riferimento ai ricorsi di Di CO e Di NO (sebbene nella intestazione del motivo i faccia riferimento all'art. 62 n. 4 cod.pen., il motivo fa riferimento in realtà alla mancata concessione delle attenuanti generiche), si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 2. Nei confronti di IG PE i reati devono essere dichiarati estinti per morte dell'imputato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PE IG perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di CO IG e Di NO ET e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023