Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
E N c.c./ 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N 02 74070 1 / R 2 - 6 T 2 A S B I I . . R G . L R P L E . A R A D T . EPUBBLICA ITALIANA L B U A E A B D D I T I E R S 1 A T I N 3 T E 1 N R S E . E I S N A T A COR E PREMA DI CASSAZIONE E Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16006/98 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Cron.5712 Dott. Mario CICALA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. - SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: 11 24 FEB 2001il IL CANCELLIERE CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI, che lo difende, giusta procura a COMPAGNO margine;
ricorrente
contro
UC LO;
- intimato ༥ ༤༡ avverso la sentenza n. 56/98 del Giudice di pace di FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/05/9824°66/96 * 2000 depositata il 28/9/96, stesso giudice;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1969 -1- 1 udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COMPAGNO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. -2- Il Giudice di pace di Francavilla al Mare ha dichiarato la sua competenza a conoscere la 3 Svolgimento del processo controversia concernente i contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica Centro-Bacino: Saline, Pescara, Alento e Foro, e contestati da UC EL;
ha poi accolto la domanda proposta dal UC ed ha condannato il Consorzio a restituire le somme riscosse ed a pagare le spese del Avverso tali sentenze ha proposto ricorso il Consorzio deducendo due motivi. giudizio. La controparte non si è costituita in questa fase del giudizio. Con il primo motivo, riferito alla sentenza non definitiva con la quale è stata dichiarata la Motivi della decisione competenza del giudice adito, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2 c.p.c., difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.l. n. 953/1982, convertito nella 1. n. 53/1983 e 8, comma 1 bis d.l. n. 90/1990, convertito nella 1. n. 165/1990, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 2,3,4 e 5 c.p.c.), sul presupposto che la controversia, per la natura * Y O N tributaria delle somme in discussione, appartiene alla competenza del Tribunale. Con il secondo motivo, riferito alla sentenza definitiva, il ricorrente ha dedotto omesso esame dei punti decisivi prospettati dalle parti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, motivazione apparente (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.). Ritiene la Corte che la censura contenuta nel primo motivo è fondata e merita accoglimento. In proposito, è sufficiente rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (cfr. sent. n. 9493/1998) che i contributi consorziali rientrano nella categoria generale dei tributi poiché le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della loro attività istituzionale non consentono di sostenere che l'obbligo di contribuzione possa derivare da un impegno associativo di carattere contrattuale assunto dai proprietari interessati. In verità, l'obbligo deriva dalla legge che considera essenziale per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel comprensorio, rendendo le somme esigibili mediante ruoli e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del primo motivo del gravame, la cassazione delle sentenze e la declaratoria di competenza del Tribunale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Chieti;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 23.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falco Dr. Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA _ CANCELLIERE C1 Oggi 24 FEB 2004 Osvaldo CA 1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo CA E CAZIONE N IO 86 Z 19 A / R 5 4 T . / IS 6 N E 2 - R G . P E .R B U R A . .P I L D L A R A L D A E . T D E B I T A U S T N B N I E 1 E IA S S 3 R 1 E I T R . A E N T A M 2