Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
00587 /04 REPUBBLICA ITALIANA ' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO NE SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli ill.mi sigg. magistrati Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R. G. n. 24456/00 Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Cron. 1112 ConsigliereDott. Eugenio AMARI Dott. Umberto ATRIPALDI Consigliere Rep. Dott. Stefano BIELLI Consigliere Ud. 26 settembre 2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA BO BE, residente in [...]al Vial e Vittorio Veneto n. 20, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Pompeo Magno n. 94 presso l' avv. AL DE MARIA che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all' avv. Gian Enrico BARONE (con studio in Genova), in virtù di mandato speciale apposto in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO il MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in 2110 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 1/10 - Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis INTIMATO avverso la sentenza n. 1765/00 depositata il 16 marzo 2000 dalla Commissione Tributaria Centrale. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
uditi gli avv. Gian Enrico BARONE per la società ricorrente e Maria Letizia GUIDA per il Ministero;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Renato FINOCCHI GHERSI, il quale ha con- cluso per la inammissibilità o, in subordine, per il ri- getto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso notificato al MINISTERO delle FINANZE Con il primo dicembre 2000 (depositato il 14 dicembre 2000), BO BE chiedeva, in base ad un solo motivo, di cassare la sentenza n. 1765/00 depositata il 16 marzo 2000 dalla Commissione Tributaria Centrale la quale ave- va accolto il ricorso proposto dall' Amministrazione Fi- nanziaria dello Stato avverso la sentenza n. 479/14/- 1994, depositata il 4 luglio 1994, con cui la Commissio- ne Tributaria di secondo grado di Roma aveva respinto l' appello presentato dalla medesima Amministrazione contro la decisione n. 30 del 19 febbraio 1992 della Commissio- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 2/10 - ne Tributaria di primo grado di Roma la quale aveva ac- colto la sua impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull' istanza di rimborso dell' ILOR (pari a £. 106.- 845.000) versata nel 1985, che egli aveva presentato sulla base delle argomentazioni svolte dalla Corte Co- stituzionale nella sentenza n. 87 del 14 aprile 1986 per la affermata natura non imprenditoriale dell' attività di promotore finanziario da lui esercitata. Il 13 febbraio 2001 il Ministero intimato deposita- va mero atto di costituzione «al solo fine dell' even- tuale partecipazione all' udienza di discussione della causa». MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Commissione Tributaria Centrale dopo aver - ricordato che il contribuente (1) «si è qualificato ti- tolare di impresa individuale operante in regime ordina- rio (quindi non mero lavoratore autonomo) » e (2) ha di- chiarato (a) di «avere gestito ed organizzato, come "a- centro Italia", 1' attività di tutti irea manager del promotori finanziari RA .. .», (b) che «questi pro- motori non erano retribuiti (neppure mediante provvigio- ni)» da lui, (c) che «una siffatta attività, utilizzando le autonome iniziative della rete dei promotori, non ri- chiedeva cospicue immobilizzazioni materiali» ma «pochi mobili e macchine nell' "ufficio di appoggio" a Roma» e Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 3/10 - dopo aver esposto che «l' impresa nel suo bilancio, per- vero redatto in modo molto semplificato, indica costi per £. 529.836.261 e, in situazione patrimoniale, una immobilizzazione finanziaria per imprecisate partecipa- zioni ed una voce (non è chiaro se partecipazioni o cre- diti) di £. 123.501.973 denominata s.p.a, RA>>> - ha accolto il gravame proposto dall' Amministrazione Finan- ziaria dello Stato testualmente osservando: «una impresa così strutturata e che ha prodotto ri- cavi dichiarati per £.
1.493.336.000 nel 1985 è solo ap- parentemente "leggera" (in realtà si avvale della pre- detta rete di promotori e può essere assimilata ad una grossa agenzia generale di media compagnia assicuratri- ce. Con apprezzamento in fatto, deve ritenersi che il lavoro personale dell' imprenditore non sia prevalente rispetto alla componente patrimoniale intesa in senso lato (tra l' altro il BO non ha mai esibito il con- tratto o i contratti tra la sua impresa e la s.p.a. Fi- deuram) e rispetto all' opposto della complessa organiz- zazione nell' ambito della quale egli ha operato in po- sizione solo formalmente "esterna". Ciò trova conferma nell' entità (30% dell' utile) di quanto devoluto alla "collaboratrice" M. Gilberta Mantovani, corrispondente al costo di 5 o 6 dipendenti». Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 4/10 - 2. Con l' unico motivo di ricorso il BO deduce «violazione ed errata applicazione dell' art. 115 DPR 917 del 26 dicembre 1986 e dei principi impositivi»> nonché «insufficiente e contraddittoria motivazione>>> ad- ducendo che le conclusioni cui è pervenuta la Commissio- ne Tributaria Centrale discendono «unicamente da ipotesi legate all' entità dei ricavi e dei costi>>> dalle quali - quel giudice ha dedotto che «tali cifre siano state in- generate da una struttura di impresa solo in apparenza "leggera", mentre la stessa sarebbe "assimilabile ad una grossa agenzia generale di media compagnia di assicura- e che, invece, «la realtà èzioni» - totalmente di- ... versa» perché egli «non ha mai gestito un' agenzia e la sua attività non può essere "assimilata" a quella» aven- do ricoperto, negli anni 1984 e 1985, 1' incarico di "a- rea manager" svolgendo un lavoro «tipico di un profes- sionista tutto legato all' impegno personale senza ne- cessità di particolari strutture organizzative od inve- stimenti di natura patrimoniale e, in relazione alla va- stità della zona di controllo affidatagli, sono compren- sibili e giustificabili tutti i costi incontrati per i continui spostamenti e la necessità di essere sempre disponibile e presente». Il ricorrente aggiunge che «la mancanza di una or- ganizzazione di impresa è dimostrata anche dal fatto Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 5/10 - di non aver nessun dipendente stipendiato poiché tutto il lavoro di amministrazione e di segreteria era svolto da una persona associata in partecipazione remunerata con una quota percentuale sull' utile conseguito, in forza di regolare contratto registrato». Per il BO, quindi, la Commissione Tributaria Centrale, con la decisione gravata, si pone in «aperto contrasto» con i principi affermati da questa Corte nel- la sentenza (resa a sezioni unite) n. 9472 del 10 agosto 1992 in quanto «ha posto a base del suo giudizio de- ... gli elementi inconsistenti ed ha compiuto valutazioni giuridiche cui non può certo attribuirsi una coerenza logica di argomentazione tanto più quando esse sono in totale contrasto con la realtà dei fatti dimostrata dai documenti ufficiali e dai riscontri investigativi» per carente di sussistenza de-cui «la decisione appare gli elementi oggettivi, di correttezza giuridica e di coerenza logica nelle presunzioni e nelle argomentazioni su cui è basata da renderla evidentemente viziata nella motivazione».
3. Il ricorso del BO deve essere dichiarato inammissibile perché la censura che contiene, siccome riflettente esclusivamente la valutazione del merito compiuta dalla Commissione Tributaria Centrale non può essere sottoposta all' esame di questa Corte. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 6/10 - A. Le decisioni della Commissione Tributaria Cen- trale, come noto (Cass., trib., 5 agosto 2002 n. 11684; id, trib., 15 dicembre 2000 n. 15885), sono impugnabili innanzi a questo giudice di legittimità soltanto in for- za della disposizione dettata dal penultimo comma dell' secondo il quale «controart. 111 della Costituzione - le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà per- sonale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordina- o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione ri per violazione di legge>> con la conseguenza che nel - ricorso per cassazione avverso le decisioni di detta Commissione (costituente un rimedio straordinario) sono deducibili soltanto i vizi di violazione di legge tra i quali anche quello di totale mancanza di motivazione perché riconducibile a quel vizio (Cass., I, 11 feb- braio 1999 n. 1147) con esclusione (Cass., I, 29 apri- - le 1999 n. 4318; id., I, 28 aprile 1998 n. 4312), quin- di, di qualsiasi sindacato sulla adeguatezza (insuffi- cienza e/o contraddittorietà) della motivazione, previ- sto dal n. 5 dell' art. 360 c.p.c. Il ricorso straordinario per cassazione avverso le pronunce della Commissione Tributaria Centrale, quindi, ha un ambito più limitato di quello previsto dal codice di rito, poiché la disposizione di cui all' art. 111 Cost., nel sanzionare la totale assenza di motivazione Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 7/10 - (ovvero la motivazione soltanto apparente) di un provve- dimento giurisdizionale, non consente, per converso, 1' impugnazione sotto il profilo della mera carenza 0 con- traddittorietà della motivazione stessa (Cass., I, 10 aprile 1998 n. 3719). In sede di ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso decisioni della commissione tributaria centrale, pertanto, sono prospettabili (Cass., I, 20 settembre 1996 n. 8392) esclusivamente quei vizi di motivazione che consistano nel totale difetto o nella mera apparenza del discorso argomentativo ovvero nella sua insanabile contraddittorietà in base a quanto è dato rilevare dal testo della decisione medesima, rimanendo quindi esclusa la verifica della sufficienza e razionalità della moti- vazione in rapporto alle risultanze istruttorie. B. Il ricorrente, come riportato, non nega affatto 1' esistenza, nella sentenza impugnata, di un «discorso argomentativo» né adduce una insanabile contraddittorie- tà dello stesso discorso essendosi limitato: 1) a dedurre che detta sentenza sia fondata unica- mente su «ipotesi» in quanto «la realtà è totalmente diversa», il lavoro di area manager svolto era < tutto legato all' impegno personale senza necessità di parti- colari strutture organizzative od investimenti di natura patrimoniale»> e «la mancanza di una organizzazione di Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 8/10 - impresa è dimostrata anche dal fat to di non aver nessun dipendente stipendiato», nonché 2) a sostenere che il giudizio della Commissione Tributaria Centrale è fondato su «elementi inconsisten- ti»>> e che nella sentenza impugnata vi è un difetto di «coerenza logica nelle presunzioni e nelle argomentazio- ni» per contrasto di queste con la «realtà dei fatti» (la quale dovrebbe desumersi da «documenti ufficiali»>> e da «riscontri investigativi» i quali, peraltro, non sono stati neppure mai indicati). Il BO, quindi, non chiede a questa Corte di accertare l' insussistenza della motivazione né prospet- ta un insanabile contrasto interno della stessa ma chie - de di annullare il giudizio di merito espresso dal giu- dice a quo per preteso contrasto dello stesso con la realtà dei fatti» e tanto contrasta con i limiti giuri- dici, innanzi precisati, del ricorso straordinario av- verso tale decisione come consentito dall' art. 111 Cost.
4. Le spese processuali del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell' art. 92, secondo comma, c.p.c. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 9/10 -
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compen- sa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dr. Giovanni PAOLINI) (Dr. Michele ALONZO) Cierenni Seckien IL CANCELLIERE C1 AL TT Depositato in cancellora. 1'6 GEN. 200 IL CANGELLIERE CI AL IN Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 24456/00 - 10/10 -