Art. 10. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 344
Articolo 9
Articolo 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 344
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14 ottobre 1997
14 ottobre 1997