Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori 1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell' articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , recante "Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore e' individuato in due anni.
1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonche' per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato 4.
1-quater. La Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui al comma 1-ter, e predispone una relazione annuale sull'adeguatezza del numero di istallatori formati e qualificati in relazione all'aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE e' a carico dei soggetti certificati secondo le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di garantire un numero adeguato di installatori e progettisti certificati, il programma nazionale di informazione e formazione di cui all' articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , include programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole e medie imprese e liberi professionisti, per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda e alle soluzioni innovative piu' recenti nel settore.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90 .
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206 , nel rispetto dell'allegato 4.
7. ((Al fine di garantire uniformita' e tracciabilita' della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso.
Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore e' individuato in due anni.
1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonche' per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato 4.
1-quater. La Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui al comma 1-ter, e predispone una relazione annuale sull'adeguatezza del numero di istallatori formati e qualificati in relazione all'aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE e' a carico dei soggetti certificati secondo le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di garantire un numero adeguato di installatori e progettisti certificati, il programma nazionale di informazione e formazione di cui all' articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , include programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole e medie imprese e liberi professionisti, per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda e alle soluzioni innovative piu' recenti nel settore.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90 .
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206 , nel rispetto dell'allegato 4.
7. ((Al fine di garantire uniformita' e tracciabilita' della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso.
Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))