Articolo 7 del Decreto 3 gennaio 1989, n. 1
Articolo 6
Versione
7 gennaio 1989
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni relative alla produzione ed al commercio, all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di cui ai precedenti articoli 3 e 4, hanno effetto dal 1 febbraio 1989.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1989
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