Articolo 135 del Regolamento del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
Articolo 134Articolo 136
Versione
12 agosto 1904

Art. 135.

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente articolo 134.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n) ed o) dello stesso articolo 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'articolo 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che e' parola nel presente articolo.

Entrata in vigore il 12 agosto 1904
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente