Articolo 136 del Regolamento del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
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12 agosto 1904

Art. 136.

Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'articolo 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica e' eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

Entrata in vigore il 12 agosto 1904
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