Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
E N ee 67608 IO 6 8 Z 9 1 A 6 / R . 4 / T N 6 IS - 2 . G B .R A E I L. .P R R L D A A A L 01 609 /02 . D T E B D U E A REPUBBLICA ITALIANA I T B T S I N N 1 A R E E 3 I S 1 S T R I E . E A N T A M LA CORTE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.2390.00 Cron. 4067 Composta dai Magistrati: Dott. GIOVANNI OLLA PRESIDENTE Rep. Dott. STEFANO MONACI CONSIGLIERE Ud.25.10.01 CONSIGLIERE Dott. MARIO CICALA OGGETTO: processo CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA tributario Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE .prove ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: -ATC GIA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI CUNEO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - IACP res. in Cuneo via S. Raffaello Lupi per Croce 11, rappresentata e difesa dall'avv.Prof. delega in calce ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma piazza Montecitorio 115 presso studio Freshfields ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ' ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 8 9 N. 67608 0 2 Portoghesi 12 " intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 95.36.98 ⚫ in data 19.10.98 della Commissione 1 Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 18.12.98 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Lupi;
udito per il resistente l'avv. dello Stato Criscuoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. DARIO CAFIERO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso 12.2.96, l'Agenzia Territoriale per la casa della - impugnava dinanzi alla provincia di Cuneo di seguito ATC Commissione Tributaria di primo grado il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso delle somme versate a titolo di acconto e saldo ICI 1993. Secondo la ricorrente, trattavasi di somme non dovute per le ragioni esposte in prosieguo. Si costituiva la Direzione Regionale delle Entrate ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, nonchè la mancanza di prova degli avvenuti pagamenti. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
2. Proponeva appello la Direzione Regionale delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva, sotto il profilo preliminare che la ATC non aveva fornito la prova dei versamenti . dei quali pretendeva il rimborso. Secondo la Commissione Tributaria 2 ви Li Regionale, i mandati di pagamento emessi dall'ATC non costituivano documentazione sufficiente al riguardo, difettando la dimostrazione che la Cassa di Risparmio di Cuneo, mandataria, avesse dato corso ai pagamenti in questione. Mancando la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, diveniva superfluo esaminare gli altri motivi.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione 1'ATC, deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e 4. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 2697 Codice Civile e 3 del Decreto Legislativo n. 546.92: essa premette che il rimborso era stato chiesto sotto vari profili, e precisamente: assenza di soggettività passiva ai fini dell'ICI, in virtù del fatto che essa ATC rappresenta un mero gestore di parte del patrimonio immobiliare pubblico, e non di proprietario di immobili;
esenzione dall'imposta degli immobili posseduti dalle ragioni, delle quali l'ATC risulta ente strumentale;
mera titolarità in capo all'ATC di un diritto di superficie su immobili di proprietà del Comune, esenti dal ICI in virtù dell'art. 7 del citato decreto;
carenza di soggettività passiva in relazione a fabbricati costruiti su aree di proprietà del Comune. 3 Qu 5. Venendo all'oggetto del ricorso, la ricorrente ATC rammenta che essa aveva addotto, a sostegno della propria pretesa, documenti verosimili, quali i mandati di pagamento emessi da un ente pubblico, talchè il pagamento medesimo doveva presumersi realizzato. Invero, quando un ente pubblico emette mandato di pagamento, devesi quanto meno presumere che il pagamento abbia operazione la quale costituisceavuto luogo, trattandosi di condizione necessaria perchè il pagamento abbia luogo. Il mandato è lo strumento di pagamento tradizionalmente utilizzato dagli enti pubblici;
la sua emissione, anche se non costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento, fornisce quantomeno la ragionevole presunzione che il versamento sia stato realmente effettuato. I giudici di secondo grado, in siffatta situazione, avrebbero 6. potuto dare atto dell'esistenza di un principio di prova e conseguentemente ordinare alla stessa ATC l'esibizione delle ricevute di pagamento, integrando la documentazione. Tale documentazione era in possesso dell'ATC ed era stata allegata alle istanze di rimborso presentate all'Intendenza di Finanza di Cuneo.
7. Nel controricorso, 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato sostiene che trattasi di apprezzamento di fatto circa l'assolvimento dell'onere della prova, insindacabile in Cassazione;
nè sussiste alcun obbligo del giudice tributario di richiedere ulteriore attività istruttoria, trattandosi di un potere discrezionale. bu H 8. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che entrambe le parti del giudizio sono enti pubblici: l'ATC e la Direzione Regionale delle .C L'esistenza, non contestata, di mandati di pagamento Entrate - mandati che emessi dalla prima nei confronti della seconda dovevano essere eseguiti dalla Cassa di Risparmio locale, tranne che la stessa non vi abbia dato corso per ragioni che qui non è -dato ipotizzare costituisce quanto meno un principio di prova circa l'effettivo pagamento;
talchè si verificava una situazione di incertezza ovvero di stallo> probatorio, tale da non poter essere superata, se non mediante l'utilizzo dei poteri del giudice tributario in ordine all'integrazione probatoria. stato svalutato dalla Commissione 9. Tale principio di prova è quale ha apprezzato la situazione Tributaria Regionale, la contribuente non avesse dimostrato il probatoria come se il pagamento (assunto come indebito); mentre è lecito quanto meno presumere che l'ATC abbia effettivamente pagato le somme delle quali chiede oggi il rimborso. 10. In sostanza, la Commissione Tributaria Regionale non risulta avere fatto buon governo delle norme indicate nel ricorso per Cassazione, avendo trascurato di valutare il comportamento processuale delle parti, la loro natura di enti pubblici e soprattutto la circostanza che l'Amministrazione non risulta avere mai chiesto il pagamento delle somme che assume dovute a titolo di ICI 1993, cosa questa che sarebbe certamente avvenuta se 1'ATC non avesse a suo tempo versato quanto preteso dall'Amministrazione stessa. 5 ban 11. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale si dovrà uniformare ai principi di diritto enunciati ai paragrafi che precedono;
dovrà quindi eventualmente esaminare nel merito la richiesta di rimborso e provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 25 ottobre 2001. IL PRESIDENTE DOTT GIOVANNI OLLA Foror IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. NUBILA A V V IO N E DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 6 FEB. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 T M Osvaldo Ascanio E R P ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA