Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
Integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 122, comma ottavo, cod. strada e non la contravvenzione di guida senza patente la condotta di chi, essendogli stata revocata la patente, munito del foglio rosa si collochi alla guida di un autoveicolo senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente valida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2012, n. 21276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21276 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/12/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - N. 1898
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 21270/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AS N. IL 23.10.1965;
avverso la sentenza n. 1089/2011 del TRIBUNALE DI UDINE in data 29 settembre 2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29 settembre 2010 il Tribunale di Udine dichiarava SS MA colpevole della contravvenzione di guida senza patente e lo condannava alla pena di giustizia.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il SS chiedendone l'annullamento e censurandola per violazione di legge.
Sostiene infatti il ricorrente che egli, al momento del fatto, era effettivamente privo della prescritta patente di guida perché revocatagli, ma era comunque munito del "foglio rosa" e quindi poteva condurre il mezzo secondo quanto disposto dall'art. 122 C.d.S., disposizione che, al n. 8, prevede soltanto una sanzione amministrativa, nel caso in cui la persona autorizzata per l'esercitazione guidi senza avere a fianco, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha infatti documentato che al momento del controllo da parte della Polizia Stradale di Udine era munito di "foglio rosa", valevole per i veicoli della categoria B in corso di validità. Tanto premesso si osserva che l'art. 122 C.d.S., comma 8, stabilisce che "chiunque , autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (indicata nella norma)". La disposizione in questione stabilisce poi che alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Pertanto la condotta posta in essere dal SS non configura il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13, erroneamente contestato, bensì l'illecito amministrativo previsto dall'art. 122 C.d.S., comma 8 la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va disposta la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Udine per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di Udine per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013