Articolo 5 ter del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 5 bisArticolo 5 quater
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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25 gennaio 2025
Art. 5-ter. (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio) 1. L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. ((Il verbale al quale e' allegato)) l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall' articolo 1136 del codice civile . In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

(9) (10)

------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025
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