Art. 23. Estratto conto 1. Il mercoledi' successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:
a) il numero e l'importo delle giocate;
b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
e) l'importo netto da versare.
2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresi', trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui e' ubicato il punto di raccolta.
a) il numero e l'importo delle giocate;
b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
e) l'importo netto da versare.
2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresi', trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui e' ubicato il punto di raccolta.