Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 22Articolo 24
Versione
9 novembre 1990
Art. 23. Estratto conto 1. Il mercoledi' successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:
a) il numero e l'importo delle giocate;
b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
e) l'importo netto da versare.
2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresi', trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui e' ubicato il punto di raccolta.
Entrata in vigore il 9 novembre 1990
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