Legge 27 ottobre 1963, n. 1417

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
      • Art. 2.
        Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 1).
      • Art. 3.
        La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

        La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

        Data a Roma, addi' 27 ottobre 1963

        SEGNI

        LEONE - COLOMBO - MEDICI
        Visto, il Guardasigilli: BOSCO