Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39
Articolo 33Articolo 35
Versione
17 maggio 2018
Art. 34. Norma programmatica 1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

 Corpo di polizia  Risorse disponibili (importi in milioni di euro)  Arma dei carabinieri  8,00 a decorrere dal 2018  Guardia di Finanza  4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal 31 dicembre 2018 2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Note all'art. 34:
Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 17 maggio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente