Articolo 28 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Articolo 25Articolo 29
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1 aprile 1998
Art. 28. Disposizioni di attuazione 1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, le modalita' di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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