Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6744
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

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Pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 del D.L. n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, in legge n. 71 del 1994), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 del D.L. citato, con la conseguente inapplicabilità, sino a quella data, della indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 ai predetti dipendenti, già destinatari "ex lege" di indennità omologa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6744
    Data del deposito : 10 maggio 2002

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