Sentenza 18 marzo 2010
Massime • 1
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione in presenza di un'accertata condotta gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. (Nella specie il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare detentiva per i reati di associazione per delinquere e corruzione aggravata, era stato assolto dal primo reato e prosciolto per prescrizione dal delitto di finanziamento illecito di partito politico, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di corruzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2010, n. 19748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19748 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 486
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 28167/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DÒ AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 7.4.2009 dalla corte d'appello di Catania;
udita nella udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'economia;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il prof. AT DÒ venne nel 1994 sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e quindi degli arresti domiciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere e di corruzione aggravata.
Successivamente, venne assolto per non aver commesso il fatto in ordine al reato di associazione per delinquere. Il giudice del merito ritenne anche che non vi erano gli estremi per integrare il contestato reato di corruzione perché non vi era la prova di un intervento sui pubblici ufficiali, ma qualificò il relativo fatto come finanziamento illecito di partito politico dichiarando l'intervenuta prescrizione per quest'ultimo reato. Il prof. DÒ ha quindi richiesto la liquidazione della riparazione per ingiusta detenzione subita.
La corte d'appello di Catania, con ordinanza 20.7.2005, rigettò la domanda sia perché non adeguatamente documentata sia perché uno dei reati per cui era stato arrestato (illecito finanziamento) era stato dichiarato estinto per prescrizione.
Questa Corte, con sentenza 1 marzo 2007, annullò con rinvio la predetta ordinanza perché la corte d'appello erroneamente non aveva distinto tra il reato dichiarato prescritto ed i più gravi reati per i quali era stato assolto, e perché non era stato verificato per quali reati era stato emesso il provvedimento restrittivo. La corte d'appello, in sede di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe, rigettò di nuovo la richiesta di riparazione per la ragione che il ricorrente aveva dato causa, con un comportamento gravemente doloso, all'emissione della misura cautelare personale.
Il richiedente propone ricorso per cassazione deducendo che il giudice di rinvio non si era attenuto ai limiti ed ai principi fissati dalla sentenza di annullamento ed aveva affermato una sua colpa grave nella causazione della misura con una motivazione manifestamente illogica.
Si è costituito il Ministero dell'economia chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 1.3.2010 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti, lamentando, tra l'altro, che l'ordinanza impugnata è stata fondata su un giudizio ipotetico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato, condividendo le conclusioni esposte dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.
E difatti, il diritto alla riparazione non spetta a chi abbia dato luogo o concorso a dare luogo per dolo o colpa grave alla custodia cautelare tenendo una condotta che abbia avuto incidenza sull'adozione del provvedimento restrittivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità ... il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale,
indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (Sez. Un., 26.6.2002, n. 34559, De Benedictis, m. 222263). A parere del Collegio l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente questi principi e pertanto resiste alle censure di cui al ricorso.
Non sussiste innanzitutto violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di annullamento aveva sì demandato al giudice del rinvio il compito di verificare per quali reati era stata emessa la misura cautelare, ma non aveva affatto limitato il suo compito esclusivamente a questo accertamento e non aveva certamente escluso che il giudice, per accogliere l'istanza di riparazione, dovesse anche esaminare il presupposto della mancanza di una condotta dolosa o gravemente colposa che avesse dato causa o concorso a dare causa all'emissione della misura.
Per quanto concerne il merito, deve preliminarmente riconoscersi che sono fondate alcune osservazioni contenute nel ricorso e nella memoria aggiunta.
Così, è apodittica l'affermazione della ordinanza impugnata secondo cui le somme elargite da responsabili o rappresentanti di società, anche se soggettivamente considerate dal beneficiario quale contributo a sostegno di un partito politico, dimostrerebbero sempre ed inevitabilmente l'esistenza di un accordo sottostante al fine di ingraziarsi il politico destinatario delle somme nella prospettiva di futuri vantaggi. L'affermazione invero non è motivata e comunque, per ciò che concerne in particolare il ricorrente, si pone in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito con la sentenza passata in giudicato.
Allo stesso modo, non sono state spiegate le ragioni per le quali la corte d'appello ha ritenuto che nel concreto caso di specie le promesse di somme di denaro dovessero ritenersi sicuramente finalizzate ad interventi di favore, tanto più che la sentenza di assoluzione passata in giudicato aveva accertato che l'ipotesi di un comportamento corruttivo si era basata solo su deduzioni logiche, ma non esisteva la prova di alcun intervento effettivo dell'indagato nei confronti dei pubblici ufficiali che avrebbero alterato il regolare andamento della gara e che pertanto non vi era la prova di alcun atto contrario ai doveri di ufficio.
E tuttavia, ritiene il Collegio che questi vizi di motivazione non escludono che l'ordinanza impugnata si fondi anche su una motivazione idonea di per sè sola a sorreggere il rigetto della richiesta, avendo comunque accertato, con una valutazione ex ante, l'esistenza di una condotta gravemente colposa che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale integrante il reato contestato.
Secondo la giurisprudenza, invero, la nozione di colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di norme,una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento della autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Ora, l'ordinanza impugnata ha individuato questo comportamento gravemente colposo del ricorrente nel fatto che egli aveva comunque accettato, quand'anche sotto la forma di finanziamento illecito ai partiti, somme di denaro da società ed imprenditori che intrattenevano rapporti di affari con la pubblica amministrazione, e che questa accettazione non era stata dichiarata e resa pubblica, come legislativamente richiesto, ma era appunto intervenuta illecitamente. Il che aveva determinato quanto meno una situazione equivoca ed a rischio, in quanto potenzialmente idonea a costituire una prevedibile ragione di intervento della A.G. ed il presupposto per una valutazione negativa, anche se potenzialmente erronea. In sostanza, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto è in concreto irrilevante ai fini del riconoscimento di un diritto alla riparazione, perché il ricorrente aveva comunque tenuto una condotta gravemente colposa (ed anzi, dolosa ed illecita) che aveva concorso a dare causa alla restrizione della libertà personale per i reati contestati.
Secondo il Collegio, quindi, l'ordinanza impugnata appare adeguatamente e congruamente motivata in quanto nella stessa vengono specificati, con riferimento al caso concreto, i comportamenti del ricorrente caratterizzati da dolo o comunque da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza o evidente imprudenza, facendo sì che il provvedimento restrittivo debba considerarsi emesso in un quadro gravemente indiziario cui aveva dato luogo anche il ricorrente con un comportamento illecito che aveva reso credibili le accuse mosse nei suoi confronti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese del presente grado debbono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione che alcuni motivi del ricorso sono condivisibili, pur non essendo decisivi per il suo accoglimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010