Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2001, n. 7415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7415 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
ITALIANA C.C. 59243 ICA 6 OPOLO ITALIANO 8 9 N 1 IO Z O A REPUB R N IA T . . S R .R I B A G .P OGGETTO E T L R D L U IRPEF/ILOR: A A D B rettifica;
T I E A LA S T T ficienti presuntivi N N 1 E E S 3 S TER SEZIONE CIVILE V- IBU ARK 1 T E A . N A composta dai Magistrati: R.G. N. 2421/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 17068 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 23.2.2001 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2421 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; ricorrente -
contro
VE OL;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria in data 25 novembre 1996, depositata col n. 308/03/96 il 5 dicembre 1996. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2001: CAMPIONE CIVILE N. 59243 1 342 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Di Carlo per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Avendo l'Ufficio delle Imposte di Perugia accertato nei confronti di PA Pavesi, per il 1987, in via sintetica ed in applicazione dei coefficienti presuntivi fissati nel d.m. 21 luglio 1983 (riferiti al possesso di due autovetture di grossa cilindrata), maggiori imponibili a fini i.r.pe.f. ed i.lo.r., l'impugnativa del contribuente fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Perugia, con decisione del 30 giugno 1994. Il gravame dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con sentenza del 25 novembre 1996, depositata col n. 308/03/96 il 5 dicembre successivo nella quale si rileva il 'valore molto modesto' delle autovetture, in ragione della loro vetustà, con conseguente inidoneità a rivelare una maggiore capacità contributiva - Per la cassazione ricorre, con un motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 27 gennaio 1998, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, e dell'art. 1 del d.m. 21 luglio 1983, l'Amministrazione finanziaria si duole che il giudice 'a quo' non 2 abbia adeguatamente considerato l'efficacia e la portata del cd. redditometro, in relazione ai dati considerati (in particolare, alla 'disponibilità di auto di grossa cilindrata e prestigio'). Il ricorso è inammissibile. Pubblicata la sentenza impugnata il 5 dicembre 1996, la notifica del ricorso è stata infatti eseguita soltanto il 27 gennaio 1998, vale a dire oltre il termine lungo fissato dall'art. 327 comma 1 c.p.c. in relazione all'art. 1 comma 1 della legge 742/1969 (un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione). Alla relativa declaratoria non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001. II Cons. estensore II Presidente CORTE * E Enrico Papa, Vincenzo Carbone - N O ما شرع I Z P R E A S U M IL CANCELLIERE C1 DO CasanoThe 226 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 8 3.0 MAG. 2001.Oggi E 9 1 N IL CANCELLIERE/C / 5 O 4 I . / DO gasand Z N 6 2 A - . A R 3 I R B . T . . R S P . I L A L D G A A T E L D . E U R D B E B A I I T S T R N A N 1 I E E T 3 S S R 1 E I E . A T N A M 3